ART. 5.

1.  Nell'articolo  132,  comma 1, del decreto legislativo 1 settembre
1993,  n.  385,  le  parole:  "quattro  anni"  sono  sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
 
            Il  testo  vigente  dell'art.  132 del D.Lgs. n. 385/1993
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1.  Chiunque
          svolge  una  o  piu'  delle  attivita' finanziarie previste
          dall'art. 106, comma 1, senza essere  iscritto  nell'elenco
          previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione
          del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la
          reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire
          quattro  milioni  a lire venti milioni.  La pena pecuniaria
          e' aumentata fino al doppio quando  il  fatto  e'  commesso
          adottando   modalita'  operative  tipiche  delle  banche  o
          comunque idonee a trarre in inganno il  pubblico  circa  la
          legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria".