ART. 6.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies
del   decreto-legge   8   giugno   1992,   n.  306,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  introdotto
dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 12-sexies del D.L. n.
          306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo  codice  di  procedura
          penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
          mafiosa):
             "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). -  1.
          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale,  per  taluno  dei  delitti  previsti dagli articoli
          416-bis,  629,  630,  644,   644-bis,   648,   esclusa   la
          fattispecie  di  cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del
          codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del
          D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  7  agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei
          delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la  fattispecie
          di  cui  al  comma  5,  e 74 del testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre
          1990, n. 309, e' sempre disposta la  confisca  del  denaro,
          dei  beni  o  delle altre utilita' di cui il condannato non
          puo' giustificare  la  provenienza  e  di  cui,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulta  essere
          titolare o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  in
          valore  sproporzionato  al  proprio  reddito, dichiarato ai
          fini delle imposte sul reddito, o  alla  propria  attivita'
          economica.
             2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a  norma dell'art.  444 del codice di procedura penale, per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall'art.  416-bis  del  codice  penale,  ovvero al fine di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso  articolo,  nonche' a chi e' stato condannato per un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'articolo  295, secondo comma, del testo unico approvato
          con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
             3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100  e  101  del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  per  la
          gestione  e la destinazione dei beni confiscati a norma dei
          commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  contenute  nel  D.L.  14 giugno 1989, n. 230,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1989,
          n.  282.  Il  giudice,  con  la  sentenza di condanna o con
          quella  prevista  dall'art.  444,  comma  2,  del codice di
          procedura penale, nomina un amministratore con  il  compito
          di   provvedere   alla   custodia,   alla  conservazione  e
          all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere
          nominate amministratori le persone  nei  cui  confronti  il
          provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli
          affini  e  le  persone  con essi conviventi, ne' le persone
          condannate ad una pena che  importi  l'interdizione,  anche
          temporanea,  dai  pubblici  uffici  o  coloro cui sia stata
          irrogata una misura di prevenzione.
             4.  Se,  nel   corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria,  in  applicazione  dell'art. 321, comma 2, del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore  di  cui al secondo periodo del comma 3
          si applicano anche al custode delle cose predette".