ART. 9. 

 
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.  55,  e
successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel
numero 2) del primo comma dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre
1956, n. 1423,  quando  l'attivita'  delittuosa  da  cui  si  ritiene
derivino i proventi sia una di quelle previste  dagli  articoli  629,
630,  648-bis  o  648-ter  del  codice  penale,  ovvero   quella   di
contrabbando." sono sostituite dalle seguenti:  "ovvero  ai  soggetti
indicati nei numeri 1) e 2) del primo  comma  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui
si ritiene derivino i proventi  sia  una  di  quelle  previste  dagli
articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice  penale,  ovvero
quella di contrabbando.". 
2.  All'articolo  3-quater  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,
introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,  n.  356,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a)  nel  comma  1,  le  parole:  "ovvero  di  persone  sottoposte   a
procedimento penale per taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
416-bis, 629,  630,  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero   di   persone   sottoposte   a
procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2,"; 
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento  penale
per taluno dei delitti previsti dagli  articoli  416-bis,  629,  630,
648-bis e 648-ter del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: 
"persone sottoposte a procedimento  penale  per  taluno  dei  delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del
codice penale,". 
 
          Note all'art. 9:
             -  Il  testo vigente dell'art. 14 della legge n. 55/1990
          (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di
          tipo mafioso e di altre gravi forme  di  manifestazione  di
          pericolosita'  sociale),  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 14. - 1. Salvo che si tratti  di  procedimenti  di
          prevenzione  gia'  pendenti  alla data di entrata in vigore
          della presente legge, da tale data  le  disposizioni  della
          legge  31  maggio  1965,  n. 575, concernenti le indagini e
          l'applicazione delle misure  di  prevenzione  di  carattere
          patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
          a   10-sexies   della  medesima  legge,  si  applicano  con
          riferimento  ai  soggetti  indiziati  di  appartenere  alle
          associazioni  indicate nell'art. 1 della predetta legge o a
          quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre  1975,
          n.  685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del
          primo comma dell'art. 1 della legge 27  dicembre  1956,  n.
          1423,  quando  l'attivita'  delittuosa  da  cui  si ritiene
          derivino i  proventi  sia  una  di  quelle  previste  dagli
          articoli  629,  630,  644,  648-bis  o  648-ter  del codice
          penale, ovvero quella di contrabbando.
             2. Nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1,  la
          riabilitazione  prevista  dall'art. 15 della legge 3 agosto
          1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla
          cessazione della misura di prevenzione.
             3.  La  riabilitazione comporta, altresi', la cessazione
          dei divieti previsti, dall'art. 10 della  legge  31  maggio
          1965, n. 575".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  3-quater della legge n.
          575/1965 (Disposizioni contro la  mafia),  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.   3-quater.   -   1.   Quando,   a  seguito  degli
          accertamenti di cui all'art. 2-bis o di quelli compiuti per
          verificare i  pericoli  di  infiltrazione  da  parte  della
          delinquenza  di  tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi
          per  ritenere  che  l'esercizio  di  determinate  attivita'
          economiche,    comprese    quelle    imprenditoriali,   sia
          direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
          intimidazione  o  di  assoggettamento  previste   dall'art.
          416-bis  del codice penale o che possa, comunque, agevolare
          l'attivita' delle persone  nei  confronti  delle  quali  e'
          stata  proposta o applicata una delle misure di prevenzione
          di  cui  all'art.  2),  ovvero  di  persone  sottoposte   a
          procedimento  penale  per  taluno  dei delitti indicati nel
          comma 2, e non ricorrono i presupposti  per  l'applicazione
          delle   misure   di  prevenzione  di  cui  all'art.  2,  il
          procuratore  della  Repubblica  o   il   questore   possono
          richiedere al tribunale competenze per l'applicazione delle
          misure   di   prevenzione   nei   confronti  delle  persone
          sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e  verifiche,
          da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della
          polizia  giudiziaria,  sulle  predette  attivita',  nonche'
          l'obbligo, nei confronti di  chi  ha  la  proprieta'  o  la
          disponibilita',   a  qualsiasi  titolo,  di  beni  o  altre
          utilita' di valore non proporzionato al proprio  reddito  o
          alla   propria  capacita'  economica,  di  giustificare  la
          legittima provenienza.
             2. Quando ricorrono sufficienti  elementi  per  ritenere
          che  il  libero esercizio delle attivita' economiche di cui
          al comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei  confronti
          delle  quali e' stata proposta o applicata una delle misure
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  2,  ovvero  di  persone
          sottoposte  a  procedimento  penale  per taluno dei delitti
          previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644,  648-bis  e
          648-ter   del   codice  penale,  il  tribunale  dispone  la
          sospensione  temporanea   dall'amministrazione   dei   beni
          utilizzabili,   direttamente   o   indirettamente,  per  lo
          svolgimento delle predette attivita'.
             3. La sospensione  temporanea  dall'amministrazione  dei
          beni  e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e
          puo'  essere  rinnovata,  per  un  periodo  non   superiore
          complessivamente  a dodici mesi, a richiesta dell'autorita'
          proponente, del pubblico ministero o del  giudice  delegato
          di  cui  all'art.  2-sexies, se permangono le condizioni in
          base alle quali e' stata applicata.
             4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il  tribunale
          nomina  l'amministratore ed il giudice delegato, osservate,
          in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  degli  articoli
          2-ter,  secondo,  quinto, settimo e ottavo comma, 2-sexies,
          2-septies  e  2-octies.  Qualora  tra i beni siano compresi
          beni  immobili   o   altri   beni   soggetti   a   pubblica
          registrazione,  il  provvedimento  di  cui  al comma 2 deve
          essere  trascritto  presso  i  pubblici  registri  a   cura
          dell'amministratore  nominato  entro  il  termine di trenta
          giorni dall'adozione del provvedimento.
             5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti
          al provvedimento  di  cui  al  comma  2  vengano  dispersi,
          sottratti  o alienati, il procuratore della Repubblica o il
          questore possono richiedere al  tribunale  di  disporne  il
          sequestro,    osservate,    in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo
          comma,  2-quater,  2-quinquies,   2-sexies,   2-septies   e
          2-octies.  Il  sequestro e' disposto sino alla scadenza del
          termine stabilito a norma del comma 3".