Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in lire 248 milioni per ciascuno degli anni 1995 e  1996  ed
in  lire 261 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  riguardante il Ministero
degli affari esteri.
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.