Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 542 milioni per l'anno 1995, in lire 599 milioni per
l'anno 1996 ed in lire 542 milioni annue a  decorrere  dal  1997,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  riguardante  il
Ministero degli affari esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.