Art. 3.
Procedura per la raccolta del risparmio
1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari ai sensi del presente
regolamento, salvo quanto indicato nell'art. 4, e' sottoposta alla
disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno
1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso
previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994 anche alla
disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149.
Il prospetto informativo dovra' tra l'altro contenere la precisa
indicazione che il prestito non e' assistito da alcuna garanzia a
carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n.
724/1994.
Nota all'art. 3:
- Il testo degli articoli 18 e seguenti della legge 7
giugno 1974, n. 216 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente:
"Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto
o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di
obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro
valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli
emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari,
italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il
pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa -
CONSOB, indicando la quantita' e le caratteristiche dei
valori mobiliari offerti nonche' le modalita' ed i termini
previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le
societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere
debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro
rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende
speciali, con bilanci in pareggio, delle regioni, delle
province e dei comuni, singoli o consorziate, anche aventi
autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione
di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e
conferito di almeno due miliardi, possono procedere
all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di
valori mobiliari diversi:
a) dalle azioni e altri valori negoziabili
assimilabili ad azioni;
b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili
assimilabili alle obbligazioni;
c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di
acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a) e b)
precedenti.
Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere
effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo
riflettente l'organizzazione, la situazione economica e
finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone
l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere
generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio
approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto
di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio
deve essere certificato da parte di una societa' di
revisione iscritta all'albo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al primo comma la CONSOB puo'
stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via
generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica,
nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto
informativo deve contenere per consentire l'esatta e
completa informazione del pubblico.
Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del
prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori
mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data
di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura
dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio,
deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da
rendere pubblico secondo le modalita' previste nelle
disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma
del presente articolo.
La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il
proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni
del presente articolo.
La violazione delle disposizioni e prescrizioni del
presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla
meta' del valore totale dell'operazione".
"Art. 18-bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni
documento o certificato che direttamente o indirettamente
rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o
enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di
investimento italiani od esteri, ogni documento o
certificato rappresentativo di un credito o di un interesse
negoziabili e non; ogni documento o certificato
rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o
proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o
certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno
dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i
titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui
all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio
delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449".
"Art. 18-ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio
deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18,
ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o
vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di
pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio
di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a
porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa
in genere.
L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a
domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto
termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore
o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo
telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto
disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei
contratti stessi.
Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito
regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio
effettuate mediante attivita', anche di carattere
promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a
sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del
proponente l'investimento o del soggetto che procede al
collocamento, sono soggette ad autorizzazione della
Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per
ciascuna societa' richiedente. La Commissione autorizza
altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con lo
stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione
del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate;
l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e'
equiparata all'attivita' svolta presso la sede legale o
amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende e
istituti di credito presso le proprie dipendenze si
considera come svolta presso la sede legale o
amministrativa principale.
Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui
al precedente comma si intendono accolte qualora le
autorizzazioni non vengano negate con provvedimento
comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni
dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine
siano richiesti ulteriori informazioni o elementi
integrativi, il termine stesso e' interrotto e dalla data
di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi
decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta
giorni.
Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i
requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione,
l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi da detti
soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che
possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso
nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro
che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei
soggetti autorizzati, nonche' i casi di sospensione e di
revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere
altresi' disposizioni intese a consentire ai soggetti che
gia' svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico
risparmio di continuare a svolgere tale attivita' per un
periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli
stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del
regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel
regolamento e' punita a norma del quinto comma del
precedente art. 18.
Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto
prescritto nei precedenti commi".
"Art. 18-quater. - Dalla data della comunicazione di cui
all'art. 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici,
di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla
disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e
c), e 4.
La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali
altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o
amministrare valori mobiliari per conto e comunque
nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga
a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e
l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come
modalita' dell'operazione.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
potra' altresi' disporre che le societa' e la borsa potra'
altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra
siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136".
"Art. 18-quinquies. - Prima della pubblicazione del
prospetto informativo e' vietato qualsiasi annuncio
pubblicitario comunque effettuato - anche mediante la
diffusione di programmi o di pubblicita' radiofonica o
televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica -
riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico
risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18.
Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di
sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali
siano gia' stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art.
18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima
stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere
generale di cui all'art. 18, secondo comma.
I testi degli annunci pubblicitari devono essere
trasmessi preventivamente alla CONSOB.
Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi la
CONSOB puo' vietare l'ulteriore diffusione degli stessi.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o
del divieto di cui al quarto comma e' punita con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento
milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
secondo e terzo comma e' punita con l'arresto da due mesi a
otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni.
I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla
CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la
correttezza dell'informazione contenuta negli annunci
nonche' la conformita' della stessa al contenuto del
prospetto informativo in modo che gli investitori non siano
indotti in errore nel valutare i rischi inerenti
l'operazione.
La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle
modalita' di esecuzione dell'offerta, controlla il
contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi
del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di
carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in
conformita' delle procedure ivi stabilite.
In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al
quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB,
esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma".