Art. 3. Procedura per la raccolta del risparmio 1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari ai sensi del presente regolamento, salvo quanto indicato nell'art. 4, e' sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994 anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149. Il prospetto informativo dovra' tra l'altro contenere la precisa indicazione che il prestito non e' assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente: "Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilanci in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singoli o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi: a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni; b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni; c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a) e b) precedenti. Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la CONSOB puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico. Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalita' previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo. La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo. La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione". "Art. 18-bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabili e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449". "Art. 18-ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere. L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi. Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna societa' richiedente. La Commissione autorizza altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e' equiparata all'attivita' svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale. Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso e' interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni. Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonche' i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresi' disposizioni intese a consentire ai soggetti che gia' svolgono attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attivita' per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento e' punita a norma del quinto comma del precedente art. 18. Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi". "Art. 18-quater. - Dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e c), e 4. La stessa disciplina si applica: a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio; b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa potra' altresi' disporre che le societa' e la borsa potra' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136". "Art. 18-quinquies. - Prima della pubblicazione del prospetto informativo e' vietato qualsiasi annuncio pubblicitario comunque effettuato - anche mediante la diffusione di programmi o di pubblicita' radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica - riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18. Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano gia' stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma. I testi degli annunci pubblicitari devono essere trasmessi preventivamente alla CONSOB. Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi la CONSOB puo' vietare l'ulteriore diffusione degli stessi. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o del divieto di cui al quarto comma e' punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma e' punita con l'arresto da due mesi a otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni. I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la correttezza dell'informazione contenuta negli annunci nonche' la conformita' della stessa al contenuto del prospetto informativo in modo che gli investitori non siano indotti in errore nel valutare i rischi inerenti l'operazione. La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalita' di esecuzione dell'offerta, controlla il contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in conformita' delle procedure ivi stabilite. In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB, esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma".