Art. 3.
               Procedura per la raccolta del risparmio
  1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari ai sensi del presente
regolamento, salvo quanto indicato nell'art. 4,  e'  sottoposta  alla
disciplina  di  cui  agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno
1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel  caso
previsto  dall'art.  35,  comma 5, della legge n. 724/1994 anche alla
disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149.
Il prospetto informativo dovra'  tra  l'altro  contenere  la  precisa
indicazione  che  il  prestito  non e' assistito da alcuna garanzia a
carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8,  della  legge  n.
724/1994.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  degli articoli 18 e seguenti della legge 7
          giugno  1974,   n.   216   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni,  del  D.L.  8  aprile  1974,  n. 95, recante
          disposizioni  relative   al   mercato   mobiliare   ed   al
          trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente:
             "Art.  18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto
          o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o  di
          obbligazioni  anche  convertibili,  o  di  qualsiasi  altro
          valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi  i  titoli
          emessi  da  fondi di investimento mobiliari ed immobiliari,
          italiani o esteri, ovvero sollecitare con  altri  mezzi  il
          pubblico  risparmio,  devono darne preventiva comunicazione
          alla Commissione nazionale per le societa'  e  la  borsa  -
          CONSOB,  indicando  la  quantita'  e le caratteristiche dei
          valori mobiliari offerti nonche' le modalita' ed i  termini
          previsti  per  lo  svolgimento dell'operazione. Soltanto le
          societa' per azioni con sede in Italia, le societa'  estere
          debitamente  autorizzate  secondo  le norme vigenti, o loro
          rappresentanti,  gli  enti  pubblici,  nonche'  le  aziende
          speciali,  con  bilanci  in  pareggio, delle regioni, delle
          province e dei comuni, singoli o consorziate, anche  aventi
          autonoma  personalita' giuridica, istituite per la gestione
          di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e
          conferito  di  almeno  due  miliardi,   possono   procedere
          all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di
          valori mobiliari diversi:
               a)   dalle   azioni   e   altri   valori   negoziabili
          assimilabili ad azioni;
               b)  dalle  obbligazioni  e  altri  valori  negoziabili
          assimilabili alle obbligazioni;
               c)  dai valori mobiliari negoziabili che permettono di
          acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere  a)  e  b)
          precedenti.
             Ogni  sollecitazione  al  pubblico risparmio deve essere
          effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo
          riflettente l'organizzazione,  la  situazione  economica  e
          finanziaria  e  la evoluzione dell'attivita' di chi propone
          l'operazione, redatto secondo le disposizioni di  carattere
          generale   determinate   dalla  CONSOB.  L'ultimo  bilancio
          approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto
          di  offerta  pubblica  di vendita, sottoscrizione e scambio
          deve  essere  certificato  da  parte  di  una  societa'  di
          revisione   iscritta   all'albo   di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
             Entro quaranta giorni  dalla  data  di  ricezione  della
          comunicazione   di  cui  al  primo  comma  la  CONSOB  puo'
          stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via
          generale  in  cui  l'offerta  deve  essere  resa  pubblica,
          nonche'  gli  ulteriori  dati  e  notizie  che il prospetto
          informativo  deve  contenere  per  consentire  l'esatta   e
          completa informazione del pubblico.
             Qualunque  importante  fatto  nuovo  o  inesattezza  del
          prospetto tale da influenzare  la  valutazione  dei  valori
          mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata tra la data
          di  pubblicazione  del  prospetto  e  la  data  di chiusura
          dell'operazione di sollecitazione del  pubblico  risparmio,
          deve  formare  oggetto  di  un  supplemento al prospetto da
          rendere  pubblico  secondo  le  modalita'  previste   nelle
          disposizioni  di carattere generale di cui al secondo comma
          del presente articolo.
             La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora  il
          proponente  non  osservi  le disposizioni e le prescrizioni
          del presente articolo.
             La violazione  delle  disposizioni  e  prescrizioni  del
          presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla
          meta' del valore totale dell'operazione".
             "Art. 18-bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  all'art. 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni
          documento o certificato che direttamente  o  indirettamente
          rappresenti  diritti  in  societa', associazioni, imprese o
          enti  di  qualsiasi  tipo,  ivi   compresi   i   fondi   di
          investimento   italiani   od   esteri,   ogni  documento  o
          certificato rappresentativo di un credito o di un interesse
          negoziabili   e   non;   ogni   documento   o   certificato
          rappresentativo  di  diritti  relativi  a  beni materiali o
          proprieta'   immobiliari,   nonche'   ogni   documento    o
          certificato  idoneo  a conferire diritti di acquisto di uno
          dei valori mobiliari  sopra  indicati  ed  ivi  compresi  i
          titoli  emessi  dagli  enti  di  gestione fiduciaria di cui
          all'art. 45 del  testo  unico  delle  leggi  sull'esercizio
          delle  assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449".
             "Art. 18-ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio
          deve intendersi, ai fini  dell'applicazione  dell'art.  18,
          ogni  pubblico  annuncio  di  emissione;  ogni  acquisto  o
          vendita mediante  offerta  al  pubblico,  ogni  offerta  di
          pubblica  sottoscrizione;  ogni pubblica offerta di scambio
          di valori mobiliari; ogni forma  di  collocamento  porta  a
          porta,  a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa
          in genere.
             L'efficacia dei contratti stipulati mediante  vendite  a
          domicilio  e'  sospesa  per  la  durata  di  cinque  giorni
          decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione.  Entro   detto
          termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore
          o  al  suo  agente,  procuratore  o  commissario,  a  mezzo
          telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo.  Quanto
          disposto  nel  presente  comma  deve  essere riprodotto nei
          contratti stessi.
             Con  decorrenza  dall'entrata  in  vigore  di   apposito
          regolamento  deliberato  dalla Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio
          effettuate   mediante   attivita',   anche   di   carattere
          promozionale,  svolte  in luogo diverso da quello adibito a
          sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del
          proponente l'investimento o del  soggetto  che  procede  al
          collocamento,   sono   soggette   ad  autorizzazione  della
          Commissione predetta da rilasciarsi, in via  generale,  per
          ciascuna  societa'  richiedente.  La  Commissione autorizza
          altresi', secondo criteri previsti dal regolamento, con  lo
          stesso  provvedimento  o successivamente, la sollecitazione
          del pubblico  risparmio  in  sedi  secondarie  individuate;
          l'attivita' svolta presso le sedi secondarie autorizzate e'
          equiparata  all'attivita'  svolta  presso  la sede legale o
          amministrativa principale. L'attivita' svolta da aziende  e
          istituti   di  credito  presso  le  proprie  dipendenze  si
          considera   come   svolta   presso   la   sede   legale   o
          amministrativa principale.
             Le  istanze  intese ad ottenere le autorizzazioni di cui
          al  precedente  comma  si  intendono  accolte  qualora   le
          autorizzazioni   non   vengano   negate  con  provvedimento
          comunicato ai soggetti  interessati  entro  novanta  giorni
          dalla  presentazione delle domande. Ove entro detto termine
          siano   richiesti   ulteriori   informazioni   o   elementi
          integrativi,  il  termine stesso e' interrotto e dalla data
          di ricezione di tali informazioni  o  elementi  integrativi
          decorre,  per  una  sola  volta, un nuovo termine di trenta
          giorni.
             Il  regolamento  deve  in  ogni  caso   disciplinare   i
          requisiti   dei   soggetti   richiedenti  l'autorizzazione,
          l'entita' e le forme della garanzia da prestarsi  da  detti
          soggetti, in relazione alla responsabilita' per i danni che
          possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso
          nell'esercizio  delle incombenze ad essi affidate da coloro
          che,  a  qualunque  titolo,  operano   nell'interesse   dei
          soggetti  autorizzati,  nonche'  i casi di sospensione e di
          revoca della autorizzazione. Il regolamento deve  contenere
          altresi'  disposizioni  intese a consentire ai soggetti che
          gia' svolgono  attivita'  di  sollecitazione  del  pubblico
          risparmio  di  continuare  a svolgere tale attivita' per un
          periodo non superiore a novanta giorni entro il  quale  gli
          stessi    devono    uniformarsi   alle   prescrizioni   del
          regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel
          regolamento  e'  punita  a  norma  del  quinto  comma   del
          precedente art. 18.
             Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto
          prescritto nei precedenti commi".
             "Art. 18-quater. - Dalla data della comunicazione di cui
          all'art.  18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici,
          di   cui  al  medesimo  primo  comma,  sono  soggetti  alla
          disciplina di cui ai precedenti articoli 3,  lettere  b)  e
          c), e 4.
             La stessa disciplina si applica:
               a)  ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali
          altri solleciti il pubblico risparmio;
               b) ai soggetti i quali debbano detenere,  possedere  o
          amministrare   valori   mobiliari   per  conto  e  comunque
          nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto  avvenga
          a  seguito  di  sollecitazione  del  pubblico  risparmio  e
          l'obbligo  a  carico  degli  acquirenti  sia   posto   come
          modalita' dell'operazione.
             La  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa
          potra' altresi' disporre che le societa' e la borsa  potra'
          altresi'  disporre  che le societa' e gli enti di cui sopra
          siano assoggettati alle disposizioni previste  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136".
             "Art.  18-quinquies.  -  Prima  della  pubblicazione del
          prospetto  informativo  e'   vietato   qualsiasi   annuncio
          pubblicitario  comunque  effettuato  -  anche  mediante  la
          diffusione di programmi  o  di  pubblicita'  radiofonica  o
          televisiva  ovvero mediante stampa quotidiana o periodica -
          riguardante  operazioni  di  sollecitazione  del   pubblico
          risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18.
             Gli   annunci  pubblicitari  riguardanti  operazioni  di
          sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle  quali
          siano  gia' stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art.
          18 devono essere realizzati secondo i  criteri  di  massima
          stabiliti  dalla  CONSOB  nelle  disposizioni  di carattere
          generale di cui all'art. 18, secondo comma.
             I  testi  degli  annunci  pubblicitari   devono   essere
          trasmessi preventivamente alla CONSOB.
             Qualora   vengano   diffusi   annunci   pubblicitari  in
          violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi la
          CONSOB puo' vietare l'ulteriore diffusione degli stessi.
             L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo  o
          del  divieto di cui al quarto comma e' punita con l'arresto
          da sei mesi a tre anni e con l'ammenda  da  venti  a  cento
          milioni.  L'inosservanza  delle  disposizioni contenute nel
          secondo e terzo comma e' punita con l'arresto da due mesi a
          otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni.
             I criteri di cui al secondo  comma  sono  redatti  dalla
          CONSOB  per  assicurare,  in ogni caso, la trasparenza e la
          correttezza  dell'informazione  contenuta   negli   annunci
          nonche'  la  conformita'  della  stessa  al  contenuto  del
          prospetto informativo in modo che gli investitori non siano
          indotti  in  errore  nel   valutare   i   rischi   inerenti
          l'operazione.
             La  CONSOB,  tenuto  conto delle caratteristiche e delle
          modalita'  di   esecuzione   dell'offerta,   controlla   il
          contenuto  degli  annunci  pubblicitari, trasmessi ai sensi
          del terzo comma, nei casi previsti  dalle  disposizioni  di
          carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in
          conformita' delle procedure ivi stabilite.
             In  caso  di  mancata  ottemperanza al divieto di cui al
          quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB,
          esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma".