Art. 2. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. E' consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi agli allegati di cui all'art. 1, purche' conformi alle precedenti norme, fino al 31 dicembre 1996. La vendita dei prodotti cosi' etichettati e' consentita fino al loro completo smaltimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 febbraio 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro della sanita' GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161