Art. 2. 
                          Entrata in vigore 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a
decorrere dal trentesimo  giorno  dopo  la  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. E' consentito utilizzare, dopo tale data, etichette non conformi
agli allegati di cui all'art. 1,  purche'  conformi  alle  precedenti
norme, fino al 31  dicembre  1996.  La  vendita  dei  prodotti  cosi'
etichettati e' consentita fino al loro completo smaltimento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 6 febbraio 1996 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                DINI 
     Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 
                                CLO' 
                      Il Ministro della sanita' 
                              GUZZANTI 
 Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996 
 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 161