Art. 4. 
   Sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa 
   1. Con decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'interno  sono  definiti   gli   elenchi   recanti   la
descrizione e la numerazione delle voci economiche.  Variazioni  agli
stessi elenchi possono essere introdotte con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno. 
   2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  111  del   decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per province, comuni,  comunita'
montane, unioni di comuni  e  citta'  metropolitane  e'  obbligatoria
l'indicazione su ogni ordinativo d'incasso dei seguenti elementi: 
      a) codice di bilancio di cui all'articolo 3; 
      b) numerazione corrispondente alla voce  economica  di  cui  al
comma 1. 
   3.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  111  del   decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per province, comuni,  comunita'
montane, unioni di comuni e citta' metropolitane e'  obbligatoria  su
ogni mandato di pagamento l'indicazione dei seguenti elementi: 
      a) codice di bilancio di cui all'articolo 3; 
      b) numerazione corrispondente alla voce  economica  di  cui  al
comma 1.