Art. 4. Sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa 1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti gli elenchi recanti la descrizione e la numerazione delle voci economiche. Variazioni agli stessi elenchi possono essere introdotte con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per province, comuni, comunita' montane, unioni di comuni e citta' metropolitane e' obbligatoria l'indicazione su ogni ordinativo d'incasso dei seguenti elementi: a) codice di bilancio di cui all'articolo 3; b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per province, comuni, comunita' montane, unioni di comuni e citta' metropolitane e' obbligatoria su ogni mandato di pagamento l'indicazione dei seguenti elementi: a) codice di bilancio di cui all'articolo 3; b) numerazione corrispondente alla voce economica di cui al comma 1.