Art. 11. Servizio di mensa scolastica 1. E' autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni. 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio. 3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.