Art. 11.
                    Servizio di mensa scolastica
  1.  E'  autorizzata  la  spesa,  nel  limite massimo di lire 26.000
milioni,  per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli
enti  locali,  nei  mesi  di  settembre, ottobre, novembre e dicembre
1995,  al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti
nelle  scuole  nelle  quali  gli  enti  locali  stessi  provvedono al
servizio in favore degli alunni.
  2.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri
per  la  individuazione  del  personale  docente  avente  diritto  al
servizio   di  mensa  gratuito  e  le  modalita'  di  erogazione  del
contributo  statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il
predetto servizio.
  3.  All'onere  previsto  dal  comma  1  si  provvede a carico dello
stanziamento  iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.