Art. 12.
       Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di
   responsabilita' per danni nei confronti di dipendenti pubblici
  1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito di applicazione
dell'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423,
la  prescrizione  si  compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e
comunque non prima del 31 dicembre 1996".