Art. 12. Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilita' per danni nei confronti di dipendenti pubblici 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996".