Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilita' 1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilita' negli enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1 gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilita' del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato. 2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le procedure di assunzione".