Art. 2.
          Disposizioni relative alle procedure di mobilita'
  1.  L'articolo  16-bis  del  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  16-bis  (Disposizioni  in  materia di assunzioni e mobilita'
negli  enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31
dicembre  1994  l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1 gennaio 1994 abbiano
dichiarato  o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente
decreto,  le  procedure di mobilita' del personale eccedente rispetto
ai  parametri  fissati  in  sede  di  rideterminazione  della  pianta
organica,   vengono   espletate  prioritariamente  nell'ambito  della
regione di appartenenza dell'ente interessato.
   2.   Esclusivamente  al  fine  di  consentire  l'assegnazione  del
personale  di  cui  al  comma  1, gli enti locali della regione nella
quale  si  trovino  enti  che  hanno  deliberato  il  dissesto  danno
comunicazione  dei  posti  vacanti,  di  cui  intendono assicurare la
copertura,  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della
predetta  comunicazione,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette  all'ente  locale  l'elenco  nominativo  del  personale  da
trasferire  mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza
di  tale  trasmissione,  nel  predetto  termine,  l'ente  locale puo'
avviare le procedure di assunzione".