Art. 3.
               Disposizioni relative agli enti locali
      che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
  1.  Il  comma  11  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dai seguenti:
  "  11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali
con  popolazione  non  superiore  a  15.000 abitanti, che non versino
nelle  situazioni  strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti
alla  rilevazione  dei  carichi  di  lavoro. Per gli enti locali, con
popolazione  superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
condizioni,   la   rilevazione  dei  carichi  di  lavoro  costituisce
presupposto  indispensabile  per  la rideterminazione delle dotazioni
organiche.  La  metodologia  adottata  e' approvata con deliberazione
della  giunta  che  ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non
sono,  altresi',  tenute  alla  rilevazione  dei carichi di lavoro le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
  11-bis.  Fino  alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli
enti  locali  di  cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle
proprie disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale per i
posti  per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi
o  autorizzati  i  relativi  concorsi  o  attivate  le  procedure  di
reclutamento;  i  medesimi  enti  possono  altresi'  coprire, fino al
limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31
agosto  1993,  nonche'  assumere  personale  a  tempo  determinato  o
stabilire  rapporti  di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati
nei  commi  23  e  27.  E' altresi' consentita la copertura dei posti
vacanti qualora la dotazione non superi l'unita'".
  2.  Fatto  salvo il disposto dell'articolo 16-bis del decreto-legge
18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo  1993,  n.  68, cosi' come sostituito dall'articolo 2, gli enti
locali  che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie,
di  cui  all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  rideterminata  la propria dotazione organica ai sensi dei commi
11  e  11-bis  dell'articolo  3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come  modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito
dei   posti   vacanti,   sempreche'   dispongano  di  idonee  risorse
finanziarie.
  3.  Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi   le   disposizioni   di   cui   all'articolo   4-bis  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione
dei  carichi  di  lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono
conservare  sino  al  31  dicembre  1995 i rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.
  4.  Le  disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al
presente articolo.