Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie 1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dai seguenti: " 11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresi' coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonche' assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. E' altresi' consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unita'". 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, cosi' come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreche' dispongano di idonee risorse finanziarie. 3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis. 4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.