Art. 5. Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato 1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e gia' deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni. 2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996.