Art. 5.
          Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato
  1.  I  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato instaurati dalle
pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  o  che  abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi
dell'articolo  7  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo
18  della  legge  9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del
decreto-legge  15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25  luglio  1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  1988, n. 160, e successive modificazioni, e
gia'  deliberati  in  data antecedente alla data di entrata in vigore
della  legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al
31  dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle singole amministrazioni.
  2.   La   durata   dei   contratti  a  tempo  determinato  previsti
dall'articolo  10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il
personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, e' prorogata
fino al 31 dicembre 1996.