Art. 6. Validita' delle graduatorie 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita' competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.