Art. 7.
                        Procedure concorsuali
  1. Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre
1994,  sono  fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno
1962,  n.  604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972,  n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo
svolgimento  delle  procedure  concorsuali per i segretari comunali e
provinciali,   ivi   compresa   la   composizione  delle  commissioni
giudicatrici.
  2.  Per  la copertura delle segreterie comunali generali di seconda
classe  che  si  rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria
del  primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
del  decreto-legge  1  marzo 1996, n. 98, il termine di trenta giorni
previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del
1996  inizia  a  decorrere  dalla data di approvazione della predetta
graduatoria.