Art. 7. Procedure concorsuali 1. Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici. 2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 1996, n. 98, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 1996 inizia a decorrere dalla data di approvazione della predetta graduatoria.