Art. 8. Misure di agevolazione della mobilita' dei segretari comunali e provinciali 1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo, a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari, gia' di proprieta' dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 giugno 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalita' di rendicontazione dei contributi assegnati. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.