Art. 8.
               Misure di agevolazione della mobilita'
                dei segretari comunali e provinciali
  1.  Le  somme  iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'interno, non impegnate entro il 31
dicembre  1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo, a
titolo  di  concorso  dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni, per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari, gia' di proprieta' dell'ente,
da  destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali
e  provinciali  assegnati  a sedi disagiate individuate a norma della
legge  8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato
a  norma  dell'articolo  9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
  2.  Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita l'Associazione nazionale dei
comuni  italiani  e  l'Unione  delle  province  d'Italia, entro il 30
giugno  1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di
cui  al  comma  1 previa approvazione di appositi progetti presentati
dalle  amministrazioni  interessate e le modalita' di rendicontazione
dei contributi assegnati.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.