Art. 9. Numero degli assessori 1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle citta' metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle citta' metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le citta' metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori e' aumentato di due". 2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: " 2. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti". 3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, puo' essere ridotto sino alla meta'.