IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   assicurare   il   proseguimento   dei  programmi
finalizzati  alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche'
per provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture
dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, in relazione allo svolgimento
del prossimo Consiglio europeo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  del  Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri   dell'interno   e   del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia
di  Venezia  e  della  sua  laguna ed al suo recupero architettonico,
urbanistico,  ambientale  e  socio-economico, ai sensi delle leggi 29
novembre  1984,  n.  798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati
limiti   di   impegno  quindicennali  di  lire  125.000  milioni  con
decorrenza  dall'anno  1997  e  di  ulteriori  60.000  con decorrenza
dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.
  2.  I  limiti  di  impegno  di  cui al comma 1 sono rispettivamente
ripartiti,  relativamente  agli  anni 1997 e 1998, in ragione di lire
52.600  milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di
concessione  di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire
19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza
della  regione  Veneto;  di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni
per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di
lire  2.050  milioni  e  lire 900 milioni per gli interventi relativi
all'aeroporto  Marco Polo, in regime di concessione di competenza del
Ministero  dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e
lire  1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Universita'
di  Ca'  Foscari;  di  lire  1.200 milioni e lire 600 milioni per gli
interventi  di competenza dell'Istituto universitario di architettura
di  Venezia;  di  lire  5.200  milioni  e  lire 2.200 milioni per gli
interventi di competenza della provincia di Venezia.
  3.  A  valere  sui  limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti
indicati  al  comma  2  dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del
1992  sono  autorizzati  a contrarre mutui con le modalita' di cui al
medesimo articolo 1, comma 2.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a
decorrere  dal  1998,  si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per  i  medesimi  anni  dell'accantonamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, parzialmente
utilizzando   l'accantonamento   relativo  al  Ministero  dei  lavori
pubblici.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.