Art. 2.
  1.  Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto
internazionale   "G.  Galilei"  di  Pisa,  necessari  per  assicurare
condizioni  di  sicurezza,  di  praticabilita' e di decoro funzionali
allo  svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso
del   semestre   di   Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  e'
autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.
  2.  Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del
comma  1  e  delle relative modalita' di esecuzione, e' istituita una
speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore,
dal  provveditore  regionale  delle  opere pubbliche e dal comandante
provinciale  dei  vigili  del  fuoco.  I  predetti componenti possono
delegare  un  proprio  rappresentante  e  la  commissione puo' essere
presieduta,  in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo
delegato.  Il  prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione
rappresentanti  di  altre  amministrazioni o enti interessati, con il
compito  di  assicurare  il  necessario  raccordo  di  indirizzi  per
l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.
  3.  All'attuazione  degli  interventi provvede il prefetto o un suo
delegato,  che  si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e
comunali  e,  ove  occorra,  chiede  la  collaborazione  degli uffici
tecnici regionali.
  4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono
adottati,  anche  in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio
1994,   n.   109,   e  successive  modificazioni,  e  alle  norme  di
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento.
  5. Al pagamento delle spese occorrenti provvedera' la prefettura di
Pisa,  sulla  base  di  apposita certificazione sulla regolarita' dei
lavori  eseguiti,  rilasciata  dal provveditore regionale delle opere
pubbliche  e  di  attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi  delle
forniture  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  erariale, nonche' sulla
base  dei  documenti  giustificativi  vistati  dal prefetto o dal suo
delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma
del comma 3.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro per
l'anno  1996,  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.