Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtu' del segreto professionale gia' previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.