Art. 3.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
 1.  Ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'art. 8,
comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la
riservatezza   di  terzi,  persone,  gruppi  ed  imprese,  garantendo
peraltro  ai  richiedenti  la  visione   degli   atti   relativi   ai
procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro  interessi  giuridici,  sono  sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a)  documenti  relativi  ad affari di carattere riservato, di cui
all'art. 17 della legge n. 103/1979,  di  competenza  del  segretario
generale dell'Avvocatura dello Stato;
    b) documenti agli atti della segreteria particolare dell'Avvocato
generale;
    c)  rapporti informativi sul personale dipendente dell'Avvocatura
dello Stato;
    d) notizie, documenti e tutto  cio'  che  comunque  attenga  alle
selezioni attitudinali di reclutamento del personale;
    e) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
    f)  documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza
di  condizioni  psicofisiche   che   costituiscano   il   presupposto
dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque
utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa;
    g) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
    h)   documentazione  caratteristica,  matricolare  e  concernente
situazioni private dell'impiegato;
    i) documentazione attinente a procedimenti penali e  disciplinari
o  concernente  l'istruzione  dei ricorsi amministrativi prodotti dal
personale dipendente;
    l) documentazione attinente ad  inchieste  ispettive  sommarie  e
formali;
    m)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di dispensa dal
servizio;
    n) relazioni all'Avvocato generale  sull'attivita'  di  consigli,
comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro;
    o) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica
e  patrimoniale  di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai
fini dell'attivita' amministrativa;
    p) rapporti alla Procura generale e alle procure regionali presso
la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente individuati soggetti  per  i  quali  si  appalesa  la
sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali;
    q) atti di promovimento di azioni di responsabilita' davanti alle
competenti autorita' giudiziarie.
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il  testo  dell'art.  24, comma 4, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art. 8, comma 5, lettera d), del
          D.P.R. 27 giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in  nota  alle
          premesse.
             -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 103 (Modifiche
          dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato del 1979),  e'
          il seguente:
             "Art. 17. - Il segretario generale dell'Avvocatura dello
          Stato  assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue
          funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi,
          soprintende  agli  affari  amministrativi  e  di  carattere
          riservato  ed esercita le funzioni di capo del personale, a
          norma  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  nei  confronti del
          personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.
             L'incarico di segretario generale  e'  conferito  ad  un
          avvocato  dello  Stato che abbia conseguito almeno la terza
          classe  di  stipendio,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri su proposta dell'avvocato generale
          dello  Stato,  sentito  il  consiglio  degli   avvocati   e
          procuratori dello Stato.
             L'incarico,  salvo  provvedimento  motivato  di  revoca,
          cessa al compimento di cinque anni dal conferimento  ed  e'
          rinnovabile  una  sola volta per un altro periodo di cinque
          anni.
             In caso di  assenza  o  di  impedimento,  il  segretario
          generale  e'  sostituito  con  provvedimento  dell'avvocato
          generale dello Stato da un  altro  avvocato  incaricato  di
          esercitarne temporaneamente le funzioni".