Art. 4.
                            Differimento
  1.  Ai  sensi  dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  giugno  1992,  n.  352,  nei  casi  di consulenza non
correlata ad una lite, in potenza o in atto,  l'accesso  ai  relativi
documenti  puo'  essere differito fino all'adozione dei provvedimenti
amministrativi, cui la consulenza stessa  e'  preordinata,  da  parte
dell'amministrazione  consiliata,  alla quale l'istanza di accesso e'
indirizzata.   L'amministrazione   provvede   sull'accesso    sentita
l'Avvocatura dello Stato.
  2.   L'accesso   alla  documentazione  attinente  ai  lavori  delle
commissioni giudicatrici di concorso o  di  selezione  potra'  essere
differito  fino  all'esaurimento dei relativi procedimenti. L'accesso
alla  documentazione  attinente  alle  segnalazioni  ed  esposti   di
privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari potra'
essere differito finche' duri la relativa attivita' istruttoria.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  testo  dell'art.  24, comma 6, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R.
          27 giugno 1992, n.  352, si veda in nota alle premesse.