Art. 10.
                              Vigilanza
  1. L'art. 23 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 23 (Vigilanza). - 1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della
legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e'
svolta  dall'unita'  sanitaria  locale  e,  per  quanto  di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il
settore minerario, dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  e per le industrie estrattive di seconda categoria
e le acque minerali e termali dalle regioni e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano.
   2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla  legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita'
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
dei  Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e della sanita',
sentita  la  Commissione  consultiva   permanente,   l'attivita'   di
vigilanza   sull'applicazione   della   legislazione  in  materia  di
sicurezza puo' essere esercitata anche  dall'ispettorato  del  lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
   3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
   4.  Restano  ferme  le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli  uffici  di
sanita'  aerea  e  marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed  ai
servizi  sanitari  e  tecnici  istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per  le
aree  riservate  o  operative  e  per  quelle che presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di
attuazione, con decreto del Ministro competente  di  concerto  con  i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e della sanita'.
L'Amministrazione  della  giustizia  puo'   avvalersi   dei   servizi
istituiti   per   le  Forze  armate  e  di  polizia,  anche  mediante
convenzione con i rispettivi ministeri, nonche' dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.".
 
           Nota all'art. 10:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 23 cosi' recitava:
             "Art.    23    (Vigilanza).    -    1.    La   vigilanza
          sull'applicazione  della   legislazione   in   materia   di
          sicurezza  e  salute  nei  luoghi di lavoro e' svolta dalla
          unita'  sanitaria  locale  e,  per  quanto   di   specifica
          competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
          nonche',  per   il   settore   minerario,   dal   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             2.   Per   attivita'   lavorative   comportanti   rischi
          particolarmente elevati, da  individuare  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
          Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  della
          sanita',  sentita  la  commissione  consultiva  permanente,
          l'attivita'   di    vigilanza    sull'applicazione    della
          legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
          anche   dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne  informa
          preventivamente il  servizio  di  prevenzione  e  sicurezza
          della unita' sanitaria locale competente per territorio.
             3.  Il  decreto  di  cui  al comma 2 deve essere emanato
          entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto".