Art. 10. Vigilanza 1. L'art. 23 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.".
Nota all'art. 10: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 23 cosi' recitava: "Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dalla unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unita' sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".