Art. 11.
                Informazione, consulenza, assistenza
  1. All'art. 24 del decreto legislativo n. 626/1994 il  comma  1  e'
sostituito dal seguente:
  "  1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul  lavoro,  anche  mediante  i  propri  dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  per  mezzo  degli
ispettorati  del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
direzione generale delle miniere,  l'Istituto  italiano  di  medicina
sociale,   l'Istituto   nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro e gli enti di patronato  svolgono  attivita'  di
informazione,  consulenza  e  assistenza  in  materia  di sicurezza e
salute nei luoghi di  lavoro,  in  particolare  nei  confronti  delle
imprese  artigiane  e  delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.".
 
          Nota all'art. 11:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 24 cosi' recitava:
             "Art. 24 (Informazione, consulenza, assistenza). - 1. Le
          regioni, il Ministero dell'interno tramite le strutture del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  l'ISPESL, anche
          mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per   mezzo   degli
          ispettorati  del  lavoro,  il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, per  il  settore  estrattivo,
          tramite  gli uffici della Direzione generale delle miniere,
          l'Istituto italiano di  medicina  sociale  e  gli  enti  di
          patronato,  svolgono  attivita' di informazione, consulenza
          ed assistenza in materia di sicurezza e salute  nei  luoghi
          di  lavoro,  in  particolare  nei  confronti  delle imprese
          artigiane  e  delle  piccole  e  medie  imprese   e   delle
          rispettive associazioni dei datori di lavoro.
             2.  L'attivita'  di  consulenza non puo' essere prestata
          dai soggetti che  svolgono  attivita'  di  controllo  e  di
          vigilanza".