Art. 13.
                  Commissione consultiva permanente
      per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
 1.  All'art.  393,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547, come modificato dall'art. 26,
comma 1, del decreto  legislativo  n.  626/1994,  la  lettera  d)  e'
sostituita dalla seguente:
   "  d) il direttore generale competente del Ministero della sanita'
ed un funzionario per ciascuno  dei  seguenti  Ministeri:  industria,
commercio   ed   artigianato;  interno;  difesa;  trasporti;  risorse
agricole alimentari e forestali;  ambiente  e  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli
affari regionali;".
  2.  Nell'art.  393,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n.  547,  come  modificato  dall'art.  26,
comma  1,  del decreto legislativo n. 626/1994, alla lettera f), sono
aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ";  Istituto  italiano  di
medicina  sociale",  e  alla  lettera  g)  la  parola  "quattro",  e'
sostituita con la seguente: "otto".
  3.  All'art.  393,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547, come modificato dall'art. 26,
comma 1, del decreto  legislativo  n.  626/1994,  la  lettera  h)  e'
sostituita dalla seguente:
   "  h)  otto  esperti  nominati  dal  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro, anche dell'artigianato  e  della  piccola  e  media
impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;".
  4.  All'art.  393,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n.  547,  come  modificato  dall'art.  26,
comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
  "Ai  predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non
spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.".
 5.   All'art.  394,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26,  del
decreto  legislativo  n.  626/1994, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
   " h) esprimere parere sul riconoscimento  della  conformita'  alle
vigenti  norme  per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
 
          Nota all'art. 13:
             - Per l'art.  393  del  D.P.R.  n.  547/1955  vedi  note
          all'art. 3.  L'art. 394, comma 1, come modificato dall'art.
          26 del D.Lgs. n.  626/1994, cosi' recitava:
             "Art.   394   (Compiti   della  commissione).  -  1.  La
          commissione consultiva permanente ha il compito di:
               a) esaminare i problemi applicativi della normativa in
          materia di  sicurezza  e  salute  sul  posto  di  lavoro  e
          predisporre una relazione annuale al riguardo;
               b)   formulare   proposte   per   lo   sviluppo  e  il
          perfezionamento della legislazione vigente  e  per  il  suo
          coordinamento   con   altre   disposizioni  concernenti  la
          sicurezza e la  protezione  della  salute  dei  lavoratori,
          nonche'  per  il  coordinamento  degli organi preposti alla
          vigilanza;
               c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati
          regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi
          adottate nei luoghi di lavoro;
               d) proporre linee guida applicative della normativa di
          sicurezza;
               e)  esprimere  parere  sugli  adeguamenti  di   natura
          strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
          a livello nazionale;
               f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
          dall'art.    48  del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
          277;
               g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste
          dall'art.  8 del decreto legislativo 25  gennaio  1992,  n.
          77;
               h)  esprimere parere sul riconoscimento di conformita'
          alle  prescrizioni  per  la  sicurezza  e  la  salute   dei
          lavoratori di norme tecniche;
               i)   esprimere   il  parere  sui  ricorsi  avverso  le
          disposizioni   impartite   dagli   ispettori   del   lavoro
          nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
          rischi   particolarmente   elevati,  individuate  ai  sensi
          dell'art. 43, comma 1, lettera g), n.  4,  della  legge  19
          febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art.
          402;
               l)  esprimere  parere,  su richiesta del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale  o  del  Ministero  della
          sanita'  o  delle  regioni, su qualsiasi questione relativa
          alla sicurezza del lavoro e alla  protezione  della  salute
          dei lavoratori".