Art. 13. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro 1. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) il direttore generale competente del Ministero della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;". 2. Nell'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; Istituto italiano di medicina sociale", e alla lettera g) la parola "quattro", e' sostituita con la seguente: "otto". 3. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;". 4. All'art. 393, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.". 5. All'art. 394, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come modificato dall'art. 26, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) esprimere parere sul riconoscimento della conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
Nota all'art. 13: - Per l'art. 393 del D.P.R. n. 547/1955 vedi note all'art. 3. L'art. 394, comma 1, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recitava: "Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di: a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo; b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonche' per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza; c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro; d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza; e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale; f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77; h) esprimere parere sul riconoscimento di conformita' alle prescrizioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche; i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art. 402; l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanita' o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori".