Art. 14.
                  Adeguamenti al progresso tecnico
  1. All'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo  n.  626/1994  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  e'  riconosciuta  la  conformita' alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di  mezzi  e
sistemi di sicurezza;".
 
          Nota all'art. 14:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 28, comma 1, lettera a), cosi' recitava:
             "1.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  della
          sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentita la commissione consultiva permanente:
               a) e' riconosciuta la conformita' alle  vigenti  norme
          per  la  sicurezza  e la salute dei lavoratori sul luogo di
          lavoro  di  mezzi  e  sistemi  di  sicurezza  in  attivita'
          lavorative   comportanti   rischi   elevati   e   di  nuove
          tecnologie".