Art. 14. Adeguamenti al progresso tecnico 1. All'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
Nota all'art. 14: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 28, comma 1, lettera a), cosi' recitava: "1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente: a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza in attivita' lavorative comportanti rischi elevati e di nuove tecnologie".