Art. 15.
                 Requisiti di sicurezza e di salute
  1. L'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1. Ferme  restando
le  disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  come  modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i luoghi  di  lavoro  costruiti  o  utilizzati
anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto devono
essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e  salute  di  cui  al
presente titolo entro il 1 gennaio 1997.
   2.   Se   gli   adeguamenti  di  cui  al  comma  1  richiedono  un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di  lavoro  deve
immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto
ed   ottemperare   agli  obblighi  entro  sei  mesi  dalla  data  del
provvedimento stesso.
   3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati,  il  datore
di  lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza,
adotta misure alternative che garantiscono un  livello  di  sicurezza
equivalente.
   4.   Ove   vincoli   urbanistici   o  architettonici  ostino  agli
adeguamenti  di  cui  al  comma  1,  il  datore  di  lavoro,   previa
consultazione  del  rappresentante per la sicurezza, adotta le misure
alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente
comma, sono  autorizzate  dall'organo  di  vigilanza  competente  per
territorio.".
 
          Note all'art. 15:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 31 cosi' recitava:
             "Art. 31 (Requisiti di sicurezza  e  di  salute).  -  1.
          Ferme  restando le disposizioni legislative e regolamentari
          vigenti,  i  luoghi  di  lavoro  costruiti   o   utilizzati
          anteriormente  all'entrata  in  vigore del presente decreto
          devono essere adeguati alle  prescrizioni  di  sicurezza  e
          salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1996".
             -  Il  D.Lgs. n. 502/1992 reca riordino della disciplina
          in materia sanitaria. L'art. 8, comma  4,  come  modificato
          dal D.Lgs. n. 517/1993, cosi' recita:
             "4.  Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni  in
          materia di autorizzazione  e  vigilanza  sulle  istituzioni
          sanitarie  private,  a  norma  dell'art.  43 della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833,   con   atto   di   indirizzo   e
          coordinamento,   emanato   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province   autonome,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
          sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
          e organizzativi  minimi  richiesti  per  l'esercizio  delle
          attivita'  sanitarie  da  parte delle strutture pubbliche e
          private e la periodicita' dei  controlli  sulla  permanenza
          dei  requisiti  stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
          e' emanato entro il  31  dicembre  1993  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri e principi direttivi:
               a)   garantire   il   perseguimento   degli  obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
               b) garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre  1992,  concernente  la  "definizione  dei livelli
          uniformi  di  assistenza  sanitaria"   ovvero   dal   Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4, lettera b);
               c) assicurare l'adeguamento delle  strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
               d)   assicurare   l'applicazione   delle  disposizioni
          comunitarie in materia;
               e) garantire l'osservanza  delle  norme  nazionali  in
          materia    di:       protezione   antisismica,   protezione
          antincendio,  protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,
          continuita'  elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene
          dei  luoghi  di   lavoro,   protezione   dalle   radiazioni
          ionizzanti,  eliminazione  delle  barriere architettoniche,
          smaltimento  dei   rifiuti,   condizioni   microclimatiche,
          impianti  di  distribuizione dei gas, materiali esplodenti,
          anche al fine di assicurare condizioni  di  sicurezza  agli
          operatori e agli utenti del servizio;
               f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
          in  classi  differenziate in relazione alla tipologia delle
          prestazioni erogabili;
               g) prevedere l'obbligo  di  controllo  della  qualita'
          delle prestazioni erogate;
               h)   definire   i   termini  per  l'adeguamento  delle
          strutture  e  dei   presi'di   gia'   autorizzati   e   per
          l'aggiornamento  dei requisiti minimi, al fine di garantire
          un  adeguato  livello   di   qualita'   delle   prestazioni
          compatibilmente con le risorse a disposizione".