Art. 16. Adeguamenti di norme 1. I commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 13, del decreto legislativo n. 626/1994, sono sostituiti dal seguenti: " 4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico. 5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.". 2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, e' cosi' modificato: a) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine la seguente lettera: "c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio)."; b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'apertura della porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non e' richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio."; c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: " 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando non ne esista la impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. Le deroghe gia' concesse mantengono la loro validita' salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.". 3. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, e' cosi modificato: a) al comma 2 le parole: "rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio"; b) al comma 3, lettere a) e c), le parole: "larghezza minima di m. 0,90" sono sostituite dalle parole: "larghezza minima di m. 0,80"; c) al comma 5, dopo le parole: "(cinque per cento)." e' aggiunto il seguente periodo: "Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m. 0,80 e applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento)."; d) il comma 17 e' sostituito dal seguente: " 17. I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilita'.". 4. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie ). - 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 3. L'altezza netta dei locali e' misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 4. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.". 5. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 9, del decreto legislativo n. 626/1994, e' cosi' modificato: a) al comma 1, dopo le parole: "locali chiusi", e' soppressa la: "i"; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti ne' rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza e' elevata quando cio' e' necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi."; c) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente comma: "13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.". 6. All'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 6 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di areazione". 7. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.". 8. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Docce ). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la salubrita' lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.". 9. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' abrogato. 10. L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Gabinetti e lavabi ). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, e' ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.". 11. Al comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 come sostituito dall'art. 33, comma 11, del decreto legislativo n. 626/1994, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.". 12. Le lettere a), b) e c) dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 16, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono sostituite dalle seguenti: " a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.". 13. L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma 17, del decreto legisaltivo 19 dicembre 1994, n. 758, e' cosi' modificato: a) nella lettera a) le parole: "9, primo comma" sono sostituite dalle parole: "9, commi 1, 2 e 4"; b) nella lettera b) le parole: "9, secondo comma" sono sostituite dalle parole: "9, comma 3", e le parole: "37, primo comma" sono soppresse. 14. Nella lettera b) dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma 18, del decreto legislativo n.758/1994, le parole: "38, quinto comma" sono soppresse.
Note all'art. 16: - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi note all'art. 3. L'art. 11, commi 4 e 5, come sostituiti dall'art. 33, comma 13, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recitava: "4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico. 5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni". - L'art. 13 del citato D.P.R. n. 547/1955, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 626/1994, cosi' recita: "Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il piu rapidamente possibile un luogo sicuro. 3. caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. 5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorita' competente. 8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e' vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. 9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale piu' di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando non ne esista la impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. 13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione consentita nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza". - L'art. 14 del medesimo D.P.R. n. 547/1955, come sostituito dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recita: "Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali portino rischi di esplosione o di incendio e siano adibiti alle attivita' che si svolgono nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte e' la seguente: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90; b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90; che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 pu'o anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). 6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5. 7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale. 8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. 9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. 10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi. 11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'e' il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento. 12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. 13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. 15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. 17. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore". - Il D.P.R. n. 303/1956 reca norme generali per l'igiene del lavoro. L'art. 6, come modificato dall'art. 33, comma 5, del D.Lgs n. 26/1994, cosi' recitava: "Art. 6 (Altezza cubatura e superficie). - I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m 3; b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento alla altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati". - L'art. 7 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 9, del D.Lgs n. 626/1994, cosi' recita: "Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). - 1. A meno che non sia richiesto diversamente delle necessita' della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi e che non rispondono alle seguenti condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori; b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita'; d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. 3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, ne' essere feriti qualora esse vadano in frantumi. 7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonche' per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso. 9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza. 10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili. 11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati. 12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'. 13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere". - L'art. 9, comma 1, del citato D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recita: "1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e' necessario far si' che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantita' sufficiente". - L'art. 10, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 8, del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori". - L'art. 37 del citato D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recitava: "Art. 37 (Docce e lavabi). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la salubrita' lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora cio' sia necessario per motivi di decenza". - L'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, cosi' recitava: "Art. 38 (Docce). - Nelle aziende industriali occupanti piu' di 20 operai quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell'importanza e della natura dell'azienda. Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantita' sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalita' di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza della azienda e della natura dei rischi igienici presenti. I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti". - L'art. 39 dello stesso D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del D. Lgs n. 626/1994, cosi' recitava: "Art. 39 (Gabinetti e lavabi). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati". - L'art. 40, comma 2, del citato D.P.R. n. 303/1956, come sostituito dall'art. 33, comma 11, del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recita: "2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientementearredati". - L'art. 58 del citato D.P.R. n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 16, del D.Lgs n. 758/1994, cosi' recita: "Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma, 25, 52. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65 secondo comma. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 7 secondo comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 56. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma; d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34". - L'art. 59 del citato D.P.R. n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 17, del D.Lgs n. 758/1994, cosi' recita: "Art. 59 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - I preposti sono puniti: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 primo comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25; b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 secondo comma, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma". - L'art. 60 dello stesso D.P.R. n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 18, del D.Lgs n. 758/1994, alla lettera b), cosi' recita: "I lavoratori sono puniti: a) (omissis); b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma".