Art. 16. 
                        Adeguamenti di norme 
  1. I commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n.  547,  come  sostituito  dall'art.  33,
comma 13, del decreto legislativo n. 626/1994,  sono  sostituiti  dal
seguenti: 
  " 4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 
8, sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali  sul
terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di
lavoro fissi, alle vie di circolazione  utilizzate  per  la  regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle
banchine di carico. 
   5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di 
cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7  e  8,  si  applicano  per
analogia ai luoghi di lavoro esterni.". 
  2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547, come sostituito dall'art.  33,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 626/1994, e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine la 
seguente lettera: 
    "c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: 
larghezza di passaggio al netto  dell'ingombro  dell'anta  mobile  in
posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura
a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio)."; 
    b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "L'apertura della porte delle uscite di emergenza nel verso 
dell'esodo non e' richiesta quando  possa  determinare  pericoli  per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti  adeguati   specificamente   autorizzati   dal   Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio."; 
    c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  " 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le 
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici  rischi
di incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori  devono
avere almeno due scale distinte di  facile  accesso  o  rispondere  a
quanto prescritto dalla  specifica  normativa  antincendio.  Per  gli
edifici gia' costruiti si dovra' provvedere  in  conformita',  quando
non ne esista la impossibilita' accertata dall'organo  di  vigilanza:
in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute  piu'
efficienti. Le deroghe gia' concesse  mantengono  la  loro  validita'
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.". 
  3. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547, come sostituito dall'art.  33,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 626/1994, e' cosi modificato: 
    a) al comma 2 le parole: "rischi di esplosione e di incendio" 
sono sostituite dalle seguenti: "pericoli di esplosione  o  specifici
rischi di incendio"; 
    b) al comma 3, lettere a) e c), le parole: "larghezza minima di 
m. 0,90" sono sostituite dalle parole: "larghezza minima di m. 0,80"; 
    c) al comma 5, dopo le parole: "(cinque per cento)." e' aggiunto 
il seguente periodo:  "Alle  porte  per  le  quali  e'  prevista  una
larghezza minima di m. 0,80 e applicabile una tolleranza in meno  del
2% (due per cento)."; 
    d) il comma 17 e' sostituito dal seguente: 
  " 17. I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993 
devono essere provvisti  di  porte  di  uscita  che,  per  numero  ed
ubicazione, consentono la rapida uscita  delle  persone  e  che  sono
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque,  detti
luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti commi  9  e  10.  Per  i  luoghi  di  lavoro  costruiti  o
utilizzati  prima  del  27  novembre  1994  non   si   applicano   le
disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza  delle
porte. In ogni caso la larghezza  delle  porte  di  uscita  di  detti
luoghi di  lavoro  deve  essere  conforme  a  quanto  previsto  dalla
concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilita'.". 
  4. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956, n. 303, come modificato dall'art.  33,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie ). - 1. I limiti minimi per 
altezza, cubatura e superficie  dei  locali  chiusi  destinati  o  da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano piu' di 5
lavoratori, ed in ogni caso in quelle  che  eseguono  le  lavorazioni
indicate nell'articolo 33, sono i seguenti: 
    a) altezza netta non inferiore a m. 3; 
    b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; 
    c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di 
una superficie di almeno mq. 2. 
   2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono 
lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 
   3. L'altezza netta dei locali e' misurata dal pavimento 
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 
   4. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di 
vigilanza competente per territorio puo'  consentire  altezze  minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere  che  siano  adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza,  la  cubatura  e  la
superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche  alle  aziende
industriali  che  occupano  meno  di  cinque  lavoratori  quando   le
lavorazioni che in  esse  si  svolgono  siano  ritenute,  a  giudizio
dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei  lavoratori
occupati. 
   5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, 
indipendentemente dal tipo di azienda, e  per  quelli  delle  aziende
commerciali, i  limiti  di  altezza  sono  quelli  individuati  dalla
normativa urbanistica vigente.". 
  5. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956, n. 303, come sostituito dall'art.  33,  comma  9,  del  decreto
legislativo n. 626/1994, e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "locali chiusi", e' soppressa la: 
"i"; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  " 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti 
completamente vetrate, nei locali o  nelle  vicinanze  dei  posti  di
lavoro  e  delle  vie  di  circolazione,  devono  essere  chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza  di
1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di  lavoro  e
dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possono entrare in contatto con le pareti ne' rimanere feriti qualora
esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali
di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale  altezza
e' elevata quando cio' e' necessario in relazione al  rischio  che  i
lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi."; 
    c) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente comma: 
  "13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono 
altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul  terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di  lavoro
fissi,  alle  vie  di  circolazione  utilizzate   per   la   regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle
banchine di carico.". 
  6. All'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
19 marzo 1956, n. 303, come sostituito  dall'art.  33,  comma  6  del
decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "anche ottenuta con impianti di areazione". 
  7. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma
8, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: 
  " 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita' 
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei,  i
luoghi di lavoro devono disporre di  sufficiente  luce  naturale.  In
ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro  devono  essere
dotati di dispositivi  che  consentono  un'illuminazione  artificiale
adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute  e  il  benessere
dei lavoratori.". 
  8. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 37 (Docce ). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono 
essere  messe  a  disposizione  dei  lavoratori  quando  il  tipo  di
attivita' o la salubrita' lo esigono. 
   2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e 
donne o un'utilizzazione  separata  degli  stessi.  Le  docce  e  gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 
   3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per 
permettere a ciascun lavoratore di  rivestirsi  senza  impacci  e  in
condizioni appropriate di igiene. 
   4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda 
e di mezzi detergenti e per asciugarsi.". 
  9. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956, n. 303, e' abrogato. 
  10. L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956 n. 303, come sostituito dall'art.  33,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 39 (Gabinetti e lavabi ). - 1. I lavoratori devono disporre, 
in prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,  degli
spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente
calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 
   2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; 
quando  cio'  sia  impossibile  a  causa  di  vincoli  urbanistici  o
architettonici e nelle  aziende  che  occupano  lavoratori  di  sesso
diverso in numero non superiore a  10,  e'  ammessa  un'utilizzazione
separata degli stessi.". 
  11. Al comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 come sostituito dall'art. 33,  comma
11, del decreto legislativo n. 626/1994, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Nelle  aziende  che  occupano  fino   a   cinque
dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi;  in
tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati  dal  personale  dei
due  sessi,  secondo  opportuni  turni  prestabiliti   e   concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro.". 
  12. Le lettere a), b) e c) dell'art. 58 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 16,
del decreto legislativo 19 dicembre 1994,  n.  758,  sono  sostituite
dalle seguenti: 
   " a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire 
tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1,  2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1,
2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21,  primo,  secondo,
terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo  comma;  25;  52.
Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i  dirigenti
che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza
ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma; 
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un 
milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme  di  cui
agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4;  11;  12;  14,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma;  19;
24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo  comma;  43;  44;
45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo  comma;
51, primo comma; 53; 55; 65, secondo  comma.  Alle  stesse  penalita'
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non  osservano  le
prescrizioni rilasciate  dall'organo  di  vigilanza  ai  sensi  degli
articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma;  51,  secondo
comma; 
    c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 
cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme  di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 
31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalita'  soggiacciono
i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano  le  prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo
e secondo comma; 33, terzo comma.". 
  13. L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1956, n. 303, come modificato dall'art. 26,  comma  17,  del  decreto
legisaltivo 19 dicembre 1994, n. 758, e' cosi' modificato: 
    a) nella lettera a) le parole: "9, primo comma" sono sostituite 
dalle parole: "9, commi 1, 2 e 4"; 
    b) nella lettera b) le parole: "9, secondo comma" sono sostituite 
dalle parole: "9, comma 3", e  le  parole:  "37,  primo  comma"  sono
soppresse. 
  14. Nella lettera b) dell'art. 60 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma
18, del decreto legislativo n.758/1994, le parole: "38, quinto comma"
sono soppresse. 
 
          Note all'art. 16: 
             - Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi note all'art. 3. L'art. 
          11, commi 4 e 5, come sostituiti dall'art. 33, comma 13, 
          del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recitava: 
             "4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni 
          sulle vie di circolazione e zone di pericolo sono  altresi'
          applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
          dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a  posti
          di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
          regolare  manutenzione  e   sorveglianza   degli   impianti
          dell'impresa, nonche' alle banchine di carico. 
             5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di 
          pericolo si applicano per  analogia  ai  luoghi  di  lavoro
          esterni". 
             - L'art. 13 del citato D.P.R. n. 547/1955, come 
          sostituito dall'art. 33, comma 1, del  D.Lgs  n.  626/1994,
          cosi' recita: 
             "Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del 
          presente decreto si intende per: 
               a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al 
          deflusso che consente alle persone che occupano un edificio
          o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 
               b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un 
          luogo sicuro; 
               c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da 
          considerarsi   al   sicuro   dagli   effetti    determinati
          dall'incendio o altre situazioni di emergenza. 
             2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere 
          sgombre e consentire  di  raggiungere  il  piu  rapidamente
          possibile un luogo sicuro. 
             3. caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter 
          essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza  da  parte
          dei lavoratori. 
             4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie 
          e delle uscite di emergenza  devono  essere  adeguate  alle
          dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla
          loro  destinazione  d'uso,  alle   attrezzature   in   essi
          installate,  nonche'  al  numero  massimo  di  persone  che
          possono essere presenti in detti luoghi. 
             5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza 
          minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla  normativa
          vigente in materia antincendio. 
             6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, 
          queste devono  essere  apribili  nel  verso  dell'esodo  e,
          qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente
          ed immediatamente da parte di qualsiasi persona  che  abbia
          bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 
             7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere 
          chiuse a chiave, se non in casi specificamente  autorizzati
          dall'autorita' competente. 
             8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito 
          e' vietato adibire, quali porte delle uscite di  emergenza,
          le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli  verticalmente
          e quelle girevoli su asse centrale. 
             9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di 
          circolazione e le porte che vi  danno  accesso  non  devono
          essere  ostruite  da  oggetti  in  modo  da  poter   essere
          utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 
             10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere 
          evidenziate  da   apposita   segnaletica,   conforme   alle
          disposizioni  vigenti,  durevole  e  collocata  in   luoghi
          appropriati. 
             11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono 
          un'illuminazione devono essere dotate  di  un'illuminazione
          di  sicurezza  di  intensita'  sufficiente,  che  entri  in
          funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 
             12. Gli edifici che siano costruiti o adattati 
          interamente per lavorazioni che  comportano  un  numero  di
          lavoratori superiore a  25,  ed  in  ogni  caso  quando  le
          lavorazioni  ed  i  materiali  ivi  utilizzati   presentino
          pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti  nello
          stesso locale piu' di 5 lavoratori, devono avere almeno due
          scale distinte di facile  accesso.  Per  gli  edifici  gia'
          costruiti si dovra' provvedere in conformita',  quando  non
          ne  esista  la  impossibilita'  accertata  dall'organo   di
          vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le  misure  e
          cautele ritenute piu' efficienti. 
             13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 
          gennaio 1993 non si applica la disposizione consentita  nel
          comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero  sufficiente
          di vie ed uscite di emergenza". 
             - L'art. 14 del medesimo D.P.R. n. 547/1955, come 
          sostituito dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs.  n.  626/1994,
          cosi' recita: 
             "Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di 
          lavoro  devono,  per  numero,  dimensioni,   posizione,   e
          materiali di realizzazione, consentire  una  rapida  uscita
          delle persone ed essere agevolmente  apribili  dall'interno
          durante il lavoro. 
             2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali 
          portino rischi di esplosione o di incendio e siano  adibiti
          alle attivita' che si svolgono nel locale stesso piu' di  5
          lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve  essere
          apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima  di
          m 1,20. 
             3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse 
          da quelle previste al comma 2, la  larghezza  minima  delle
          porte e' la seguente: 
               a) quando in uno stesso locale i lavoratori 
          normalmente ivi occupati siano fino a 25,  il  locale  deve
          essere dotato di una porta avente  larghezza  minima  di  m
          0,90; 
               b) quando in uno stesso locale i lavoratori 
          normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26  e
          50, il locale  deve  essere  dotato  di  una  porta  avente
          larghezza  minima  di  m  1,20  che  si  apra   nel   verso
          dell'esodo; 
               c) quando in uno stesso locale i lavoratori 
          normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51  e
          100, il locale deve  essere  dotato  di  una  porta  avente
          larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente  larghezza
          minima  di  m  0,90;  che  si  aprano  entrambe  nel  verso
          dell'esodo; 
               d) quando in uno stesso locale i lavoratori 
          normalmente ivi occupati siano in numero superiore  a  100,
          in aggiunta alle porte previste alla lettera c)  il  locale
          deve essere dotato di almeno una  porta  che  si  apra  nel
          verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni
          50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione  compresa
          tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto
          a 100. 
             4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 
          pu'o  anche  essere  minore,  purche'  la  loro   larghezza
          complessiva non risulti inferiore. 
             5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza 
          minima di m 1,20 e' applicabile una tolleranza in meno  del
          5% (cinque per cento). 
             6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza 
          di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui
          al comma 1, si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.
          13, comma 5. 
             7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino 
          non sono ammesse le porte  scorrevoli,  le  saracinesche  a
          rullo, le porte  girevoli  su  asse  centrale,  quando  non
          esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale. 
             8. Immediatamente accanto ai portoni destinati 
          essenzialmente  alla  circolazione   dei   veicoli   devono
          esistere, a meno che il passaggio dei  pedoni  sia  sicuro,
          porte per la circolazione  dei  pedoni  che  devono  essere
          segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. 
             9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono 
          essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. 
             10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno 
          indicativo all'altezza degli occhi. 
             11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte 
          e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza
          e c'e' il rischio che i lavoratori possano rimanere  feriti
          in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere
          protette contro lo sfondamento. 
             12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di 
          sicurezza che impedisca loro di uscire  dalle  guide  o  di
          cadere. 
             13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto 
          devono disporre di un sistema di  sicurezza  che  impedisca
          loro di ricadere. 
             14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico 
          devono  funzionare  senza  rischi  di   infortuni   per   i
          lavoratori. Essi devono essere  muniti  di  dispositivi  di
          arresto   di   emergenza   facilmente   identificabili   ed
          accessibili e poter essere aperti anche manualmente,  salvo
          che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso
          di mancanza di energia elettrica. 
             15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza 
          devono essere contrassegnate  in  maniera  appropriata  con
          segnaletica durevole conformemente alla normativa  vigente.
          Esse  devono  poter  essere  aperte,   in   ogni   momento,
          dall'interno senza aiuto speciale. 
             16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte 
          devono poter essere aperte. 
             17. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1 
          gennaio 1993 non si applicano  le  disposizioni  dei  commi
          precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a  deposito
          devono essere provvisti di porte di uscita che  abbiano  la
          larghezza di almeno m  1,10  e  che  siano  in  numero  non
          inferiore ad una per ogni  50  lavoratori  normalmente  ivi
          occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il  numero  delle
          porte puo' anche essere minore, purche' la  loro  larghezza
          complessiva non risulti inferiore". 
             - Il D.P.R. n. 303/1956 reca norme generali per l'igiene 
          del lavoro. L'art. 6, come modificato dall'art. 33, comma 
          5, del D.Lgs n. 26/1994, cosi' recitava: 
             "Art. 6 (Altezza cubatura e superficie). - I limiti 
          minimi per l'altezza,  cubatura  e  superficie  dei  locali
          chiusi destinati o da destinarsi al  lavoro  nelle  aziende
          che occupano piu' di 5  lavoratori,  ed  in  ogni  caso  in
          quelle che  eseguono  lavorazioni  indicate  nell'art.  33,
          devono essere i seguenti: 
               a) altezza netta non inferiore a m 3; 
               b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; 
               c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve 
          disporre di una superficie di almeno mq 2. 
             I valori relativi alla cubatura e alla superficie 
          s'intendono  lordi  cioe'  senza  deduzione   dei   mobili,
          macchine e impianti fissi. 
             L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal 
          pavimento alla altezza media della copertura dei soffitti o
          delle volte. 
             Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedano, 
          l'Ispettorato  del   lavoro,   d'intesa   con   l'ufficiale
          sanitario,  puo'  consentire  altezze  minime  inferiori  a
          quelle sopra indicate  e  prescrivere  che  siano  adottati
          adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. 
             L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo 
          circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi
          di lavoro e' estesa  anche  alle  aziende  industriali  che
          occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che  in
          esse   si   svolgono    siano    ritenute,    a    giudizio
          dell'Ispettorato del lavoro,  pregiudizievoli  alla  salute
          dei lavoratori occupati". 
    

            -  L'art.  7  del  medesimo  D.P.R.  n.  303/1956,  come
          sostituito  dall'art.  33,  comma 9, del D.Lgs n. 626/1994,
          cosi' recita:
             "Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari
          dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe  di
          carico).  -  1.   A meno che non sia richiesto diversamente
          delle necessita' della lavorazione, e'  vietato  adibire  a
          lavori  continuativi  i  locali chiusi e che non rispondono
          alle seguenti condizioni:
               a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici,  e
          provvisti  di  un  isolamento  termico  sufficiente, tenuto
          conto del tipo  di  impresa  e  dell'attivita'  fisica  dei
          lavoratori;
               b)  avere  aperture sufficienti per un rapido ricambio
          d'aria;
               c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
               d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
          soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
          condizioni adeguate di igiene.
             2. I  pavimenti  dei  locali  devono  essere  esenti  da
          protuberanze,  cavita' o piani inclinati pericolosi, devono
          essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
             3. Nelle parti dei locali dove abitualmente  si  versano
          sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento
          deve  avere  superficie  unita  ed  impermeabile e pendenza
          sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti
          di raccolta e scarico.
             4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e  di  quelli
          di  passaggio  si mantiene bagnato, esso deve essere munito
          in  permanenza  di  palchetti  o  di  graticolato,   se   i
          lavoratori   non   sono   forniti   di   idonee   calzature
          impermeabili.
             5. Qualora non ostino particolari  condizioni  tecniche,
          le  pareti  dei  locali  di  lavoro  devono  essere a tinta
          chiara.
             6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le
          pareti completamente vetrate, nei locali o nelle  vicinanze
          dei  posti  di  lavoro  e delle vie di circolazione, devono
          essere chiaramente segnalate e costituite da  materiali  di
          sicurezza  ovvero  essere  separate  dai  posti di lavoro e
          dalle vie di circolazione succitati, in  modo  tale  che  i
          lavoratori  non  possono entrare in contatto con le pareti,
          ne' essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
             7.  Le  finestre,  i  lucernari  e  i   dispositivi   di
          ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
          fissati  dai  lavoratori  in  tutta  sicurezza. Quando sono
          aperti essi  devono  essere  posizionati  in  modo  da  non
          costituire un pericolo per i lavoratori.
             8.  Le  finestre  e  i lucernari devono essere concepiti
          congiuntamente con l'attrezzatura o dotati  di  dispositivi
          che   consentono  la  loro  pulitura  senza  rischi  per  i
          lavoratori  che  effettuano  tale  lavoro  nonche'  per   i
          lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
             9.  L'accesso  ai  tetti  costituiti  da  materiali  non
          sufficientemente   resistenti   puo'   essere   autorizzato
          soltanto  se  sono  fornite  attrezzature che permettono di
          eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
             10. Le scale ed i marciapiedi mobili  devono  funzionare
          in  piena  sicurezza,  devono  essere  muniti dei necessari
          dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi  di
          arresto   di   emergenza   facilmente   identificabili   ed
          accessibili.
             11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate
          alle dimensioni dei carichi trasportati.
             12. Le banchine di  carico  devono  disporre  di  almeno
          un'uscita.  Ove  e'  tecnicamente possibile, le banchine di
          carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre  di
          un'uscita a ciascuna estremita'.
             13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale
          da evitare che i lavoratori possono cadere".
             - L'art. 9, comma 1, del citato D.P.R. n. 303/1956, come
          sostituito  dall'art.  33, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994,
          cosi'  recita:  "1.  Nei  luoghi  di  lavoro   chiusi,   e'
          necessario far si' che tenendo conto dei metodi di lavoro e
          degli  sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori,
          essi dispongano di aria salubre in quantita' sufficiente".
             - L'art. 10, comma 1, dello stesso D.P.R.  n.  303/1956,
          come  sostituito  dall'art.  33,  comma  8,  del  D.Lgs. n.
          626/1994 cosi' recitava:   "1. I luoghi  di  lavoro  devono
          disporre  di  sufficiente luce naturale ed essere dotati di
          dispositivi  che  consentono  un'illuminazione  artificiale
          adeguata  per  salvaguardare  la  sicurezza, la salute e il
          benessere dei lavoratori".
             -  L'art.  37  del  citato  D.P.R.  n.  303/1956,   come
          sostituito  dall'art. 33, comma 12, del D.Lgs. n. 626/1994,
          cosi' recitava:
             "Art. 37 (Docce e lavabi). -  1.  Docce  sufficienti  ed
          appropriate   devono   essere   messe  a  disposizione  dei
          lavoratori quando il tipo di attivita' o la  salubrita'  lo
          esigono.
             2.  Devono  essere previsti locali per le docce separati
          per  uomini  e  donne  o  un'utilizzazione  separata  degli
          stessi.  Le  docce  o  i  lavabi  e  gli  spogliatoi devono
          comunque facilmente comunicare tra loro.
             3.  I  locali  delle  docce  devono   avere   dimensioni
          sufficienti   per   permettere   a  ciascun  lavoratore  di
          rivestirsi senza impacci e  in  condizioni  appropriate  di
          igiene.
             4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda
          e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
             5.  Devono  essere previsti lavabi separati per uomini e
          donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi,  qualora
          cio' sia necessario per motivi di decenza".
             -  L'art.  38  del  medesimo  D.P.R.  n. 303/1956, cosi'
          recitava:
             "Art. 38 (Docce). - Nelle aziende industriali  occupanti
          piu'  di  20  operai  quando questi siano esposti a materie
          particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti  molto
          polverosi,  o  nei  quali  si sviluppino normalmente fumi o
          vapori  contenenti  in  sospensione  sostanze  untuose   od
          incrostanti,  nonche'  in quelli dove si usino abitualmente
          sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque  sia
          il  numero  degli  operai,  l'Ispettorato  del  lavoro puo'
          prescrivere che il datore di lavoro  metta  a  disposizione
          dei  lavoratori  docce  per  fare il bagno appena terminato
          l'orario di lavoro  e  fissare  le  condizioni  alle  quali
          devono   rispondere   i   locali  da  bagno,  tenuto  conto
          dell'importanza e della natura dell'azienda.
             Le docce devono essere fornite di acqua calda  e  fredda
          in  quantita'  sufficiente  ed  essere  provviste  di mezzi
          detersivi  e  per  asciugarsi.  Le  docce   devono   essere
          individuali ed in locali distinti per i due sessi.
             I  locali  dei  bagni  devono  essere  riscaldati  nella
          stagione fredda.
             L'Ispettorato del lavoro  puo'  prescrivere  determinati
          requisiti  costruttivi e modalita' di uso dei bagni, tenuto
          conto dell'importanza della  azienda  e  della  natura  dei
          rischi igienici presenti.
             I  lavoratori  sono  obbligati  a  fare  il bagno per la
          tutela della loro salute in relazione ai  rischi  cui  sono
          esposti".
             -  L'art.  39  dello  stesso  D.P.R.  n.  303/1956, come
          sostituito dall'art. 33, comma 12, del D. Lgs n.  626/1994,
          cosi' recitava:
             "Art.  39 (Gabinetti e lavabi). - 1. I lavoratori devono
          disporre, in prossimita' dei  loro  posti  di  lavoro,  dei
          locali  di  riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi,
          di locali speciali  dotati  di  un  numero  sufficiente  di
          gabinetti  e  di  lavabi,  con  acqua  corrente  calda,  se
          necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
             2. Per uomini e donne devono essere  previsti  gabinetti
          separati".
             -  L'art.  40,  comma  2, del citato D.P.R. n. 303/1956,
          come sostituito dall'art.  33,  comma  11,  del  D.Lgs.  n.
          626/1994,  cosi'  recita:  "2. Gli spogliatoi devono essere
          distinti fra i due sessi e convenientementearredati".
             -  L'art.  58  del  citato  D.P.R.  n.  303/1956,   come
          modificato  dall'art.  26, comma 16, del D.Lgs n. 758/1994,
          cosi' recita:
             "Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di  lavoro
          e  dai  dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono
          puniti:
               a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda  da
          lire  tre  milioni  a  lire otto milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 4 lettera c),  6  primo  e
          terzo  comma,  7  primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10
          primo,  terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e
          quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto
          comma, 22, 23 primo e terzo  comma,  25,  52.  Alle  stesse
          penalita'  soggiacciono  i  datori di lavoro ed i dirigenti
          che    non    osservano    le    prescrizioni    rilasciate
          dall'ispettorato  del  lavoro  ai  sensi  degli  articoli 6
          quarto comma, 21 sesto e settimo comma;
               b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza
          delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 10 secondo e
          sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18
          secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36,  37,  38  secondo  e
          terzo  comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46,
          47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50  primo  comma,
          51  primo  comma,  53,  55,  65  secondo comma. Alle stesse
          penalita' soggiacciono i datori di lavoro  ed  i  dirigenti
          che    non    osservano    le    prescrizioni    rilasciate
          dall'Ispettorato del lavoro  ai  sensi  degli  articoli  14
          secondo  comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48
          terzo comma, 51 secondo comma;
               c) con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda  da
          lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza
          delle  norme  di  cui agli articoli 4 lettera d), 7 secondo
          comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma,  32,  39,  42
          primo  e  secondo comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e
          quinto comma, 56.  Alle  stesse  penalita'  soggiacciono  i
          datori  di  lavoro  ed  i  dirigenti  che  non osservano le
          prescrizioni  rilasciate  dall'ispettorato  del  lavoro  ai
          sensi  degli  articoli  31  primo e secondo comma, 33 terzo
          comma;
               d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda  fino
          a  lire  due  milioni per l'inosservanza delle norme di cui
          agli articoli 26, 33, primo comma e 34".
             -  L'art.  59  del  citato  D.P.R.  n.  303/1956,   come
          modificato  dall'art.  26, comma 17, del D.Lgs n. 758/1994,
          cosi' recita:
             "Art. 59 (Contravvenzioni commesse dai  preposti).  -  I
          preposti sono puniti:
               a)  con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
          lire un milione a lire quattro milioni per la  inosservanza
          delle  norme  di  cui  agli  articoli 4 lettera b), 9 primo
          comma, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma,  20  secondo
          comma, 21 terzo e quarto comma, 25;
               b)  con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino
          a lire due milioni per la inosservanza delle norme  di  cui
          agli  articoli  4  lettera  d), 9 secondo comma, 18 secondo
          comma, 36 secondo comma, 37 primo comma, 50 primo comma".
             - L'art.  60  dello  stesso  D.P.R.  n.  303/1956,  come
          modificato  dall'art.  26, comma 18, del D.Lgs n. 758/1994,
          alla lettera b), cosi' recita:
             "I lavoratori sono puniti:
               a) (omissis);
               b)   con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con
          l'ammenda da lire duecentomila  a  lire  ottocentomila  per
          l'inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 5 lettera
          a), b) e c), 38 quinto comma, 41 quarto comma".