Art. 17.
                  Uso delle attrezzature di lavoro:
      modifiche all'art. 36 del decreto legislativo n. 626/1994
  1. Il terzo comma dell'art. 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 36, comma
7, del decreto legislativo n. 626/1994, e' soppresso.
  2.  Al  quarto  comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, inserito dall'art.  36,  comma  5,
del  decreto  legislativo  n.  626/1994,  le  parole:  "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo comma".
 
          Nota all'art. 17:
             - Per il D.P.R. n.  303/1956,  vedi  note  all'art.  16.
          L'art. 20, come modificato dall'art. 36, comma 7, del D.Lgs
          n. 626/1994, al comma 3 cosi' recitava:
             "Art.   20  (Difesa  dell'aria  dagli  inquinamenti  con
          prodotti nocivi). - Nei lavori in cui  si  svolgono  gas  o
          vapori  irrespirabili  o  tossici  od  infiammabili,  ed in
          quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi  di
          qualunque   specie   di  datore  di  lavoro  deve  adottare
          provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto  e'
          possibile, lo sviluppo e la diffusione.
             L'apirazione  dei  gas, vapori, odori o fumi deve farsi,
          per quanto e' possibile,  immediatamente  vicino  al  luogo
          dove si producono.
             Un'attrezzatura  che presenta pericoli causati da cadute
          o  da  proiezione  di  oggetti  deve   essere   munita   di
          dispositivi  appropriati di sicurezza corrispondenti a tali
          pericoli.
             Un'attrezzatura di lavoro che comporta  pericoli  dovuti
          ad  emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni
          di polvere, deve essere munita di  appropriati  dispositivi
          di   ritenuta   ovvero  di  estrazione  vicino  alla  fonte
          corrispondente a tali pericoli".
             - L'art.  53  del  medesimo  D.P.R.  n.  303/1956  cosi'
          recita:
             "53.   (Acquai  e  latrine).  -  Le  abitazioni  stabili
          assegnate  dal  datore  di  lavoro  ad  ogni  famiglia   di
          lavoratori,   devono  essere  provviste  di  acquaio  e  di
          latrina.
             Gli  scarichi  degli  acquai   dei   lavatoi   e   degli
          abbeveratoi  devono  essere  costruiti in modo che le acque
          siano versate nel terreno a distanza  non  inferiore  a  25
          metri   dall'abitazione,   nonche'  dai  depositi  e  dalle
          condutture dell'acqua potabile.
             Gli scarichi delle latrine  devono  essere  raccolti  in
          bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
             I   locali   delle   latrine   non   devono   comunicare
          direttamente con le stanze di abitazioni,  a  meno  che  le
          latrine non siano a chiusura idraulica".