Art. 17. Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche all'art. 36 del decreto legislativo n. 626/1994 1. Il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 626/1994, e' soppresso. 2. Al quarto comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, inserito dall'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma".
Nota all'art. 17: - Per il D.P.R. n. 303/1956, vedi note all'art. 16. L'art. 20, come modificato dall'art. 36, comma 7, del D.Lgs n. 626/1994, al comma 3 cosi' recitava: "Art. 20 (Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi). - Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie di datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e' possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'apirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli". - L'art. 53 del medesimo D.P.R. n. 303/1956 cosi' recita: "53. (Acquai e latrine). - Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di acquaio e di latrina. Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche' dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica".