Art. 19. Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626/1994. 1. All'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, dopo le parole: "presente titolo" e' inserita la seguente: "non". 2. All'art. 51, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 626/1994, la parola: "pause" e' sostituita dalla seguente: "interruzioni". 3. All'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 54" sono soppresse. 4. All'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "1 gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1997".
Note all'art. 19: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 50, comma 2, cosi' recita: "2. Le norme del presente titolo si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato". - L'art. 51, comma 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: " c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa". - L'art. 55, comma 1, del citato D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici". - L'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1996".