Art. 19.
Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli
   articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626/1994.
  1. All'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994,  dopo
le parole: "presente titolo" e' inserita la seguente: "non".
  2.  All'art.  51,  comma  1, lettera c), del decreto legislativo n.
626/1994,  la  parola:  "pause"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"interruzioni".
  3.  All'art.  55,  comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le
parole: "di cui all'art. 54" sono soppresse.
  4. All'art. 58, comma 2, del decreto legislativo  n.  626/1994,  le
parole:  "1  gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio
1997".
 
          Note all'art. 19:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 50, comma 2, cosi' recita:
             "2.  Le  norme  del  presente  titolo  si  applicano  ai
          lavoratori addetti:
              a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
              b) ai sistemi informatici montati a bordo di  un  mezzo
          di trasporto;
               c)   ai   sistemi   informatici   destinati   in  modo
          prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
              d) ai sistemi  denominati  "portatili"  ove  non  siano
          oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
              e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
          e  a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo
          di visualizzazione dei  dati  o  delle  misure,  necessario
          all'uso diretto di tale attrezzatura;
              f)   alle  macchine  di  videoscrittura  senza  schermo
          separato".
             - L'art. 51, comma 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. n.
          626/1994 cosi' recita: " c) lavoratore: il  lavoratore  che
          utilizza  una attrezzatura munita di videoterminale in modo
          sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive
          giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta
          la settimana lavorativa".
             - L'art. 55, comma 1,  del  citato  D.Lgs.  n.  626/1994
          cosi'  recita:   "1. I lavoratori di cui all'art. 54, prima
          di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo,
          sono  sottoposti  ad  una  visita  medica  per  evidenziare
          eventuali  malformazioni  strutturali  e  ad un esame degli
          occhi e  della  vista  effettuati  dal  medico  competente.
          Qualora   l'esito   della  visita  medica  ne  evidenzi  la
          necessita',  il   lavoratore   e'   sottoposto   ad   esami
          specialistici".
             -  L'art.  58,  comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 626/1994
          cosi'  recita:   "2.   I   posti   di   lavoro   utilizzati
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma
          1 entro il 1 gennaio 1996".