Art. 2.
                             Definizioni
  1. L'art. 2 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  2 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente decreto si intendono per:
    a)  lavoratore:  persona  che  presta  il  proprio  lavoro   alle
dipendenze  di  un  datore  di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  anche
speciale.  Sono  equiparati  i  soci  lavoratori  di cooperative o di
societa', anche di fatto, che prestino la loro  attivita'  per  conto
delle  societa'  e  degli  enti  stessi,  e gli utenti dei servizi di
orientamento   o   di   formazione   scolastica,   universitaria    e
professionale  avviati  presso  datori  di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono  altresi'  equiparati
gli  allievi  degli  istituti  di  istruzione  ed  universitari  e  i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si  faccia
uso  di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici.  I  soggetti  di  cui  al
precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere
particolari obblighi;
    b)  datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,  secondo  il  tipo  e
l'organizzazione  dell'impresa,  ha  la  responsabilita' dell'impresa
stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai  sensi  della
lettera  i),  in  quanto  titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si
intende il dirigente al quale spettano i poteri di  gestione,  ovvero
il  funzionario  non  avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui  quest'ultimo  sia  preposto  ad  un  ufficio  avente   autonomia
gestionale;
    c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone,  sistemi  e  mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attivita' di prevenzione e protezione  dai  rischi  professionali
nell'azienda, ovvero unita' produttiva;
    d)  medico  competente:  medico  in  possesso di uno dei seguenti
titoli:
    1)  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in   medicina
preventiva   dei   lavoratori   e   psicotecnica  o  in  tossicologia
industriale o in igiene industriale o in  fisiologia  ed  igiene  del
lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove  necessario,  con  decreto del Ministro della sanita' di concerto
con il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
    2)  docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva  dei  lavoratori  e   psicotecnica   o   in   tossicologia
industriale  o  in  igiene  industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
    3)  autorizzazione  di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
    e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e  capacita'
adeguate;
    f)  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
    g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per  evitare  o
diminuire  i  rischi  professionali  nel  rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
    h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
    i) unita' produttiva: stabilimento o struttura  finalizzata  alla
produzione  di  beni  o  servizi,  dotata  di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale.".
 
           Note all'art. 2:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 2 cosi' recitava:
             "Art.   2   (Definizioni).   -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
               a) lavoratore: persona che presta  il  proprio  lavoro
          alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
          ai  servizi  domestici  e familiari, con rapporto di lavoro
          subordinato  anche  speciale.  Sono   equiparati   i   soci
          lavoratori  di cooperative o di societa', anche di fatto, e
          gli utenti dei servizi  di  orientamento  o  di  formazione
          scolastica,  universitaria  e  professionale avviati presso
          datori di lavoro per agevolare o per perfezionare  le  loro
          scelte  professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi
          degli  istituti  di  istruzione  ed   universitari,   e   i
          partecipanti  a corsi di formazione professionale nei quali
          si  faccia  uso  di  laboratori,  macchine,  apparecchi  ed
          attrezzature  di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
          biologici;
               b)  datore  di  lavoro:  qualsiasi  persona  fisica  o
          giuridica  o soggetto pubblico che e' titolare del rapporto
          di lavoro con il  lavoratore  e  abbia  la  responsabilita'
          dell'impresa ovvero dello stabilimento;
               c)  servizio  di  prevenzione e protezione dai rischi:
          insieme delle persone, sistemi e mezzi  esterni  o  interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi  professionali  nell'azienda,  ovvero
          unita' produttiva;
               d)  medico  competente:  medico in possesso di uno dei
          seguenti titoli:
               1)  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o  in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
               2) docenza o libera docenza in medicina del  lavoro  o
          in  medicina  preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
          tossicologia industriale  o  in  igiene  industriale  o  in
          fisiologia ed igiene del lavoro;
               3)  autorizzazione  di  cui  all'art.  55  del decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
               e)  responsabile  del  servizio   di   prevenzione   e
          protezione:    persona  designata  dal  datore di lavoro in
          possesso di attitudini e capacita' adeguate;
               f) rappresentante dei  lavoratori  per  la  sicurezza:
          persona,   ovvero   persone,   elette   o   designate   per
          rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli  aspetti
          della salute e sicurezza durante il lavoro;
               g)  prevenzione:  il  complesso  delle  disposizioni o
          misure adottate o previste in tutte le fasi  dell'attivita'
          lavorativa  per  evitare o diminuire i rischi professionali
          nel   rispetto   della   salute   della    popolazione    e
          dell'integrita' dell'ambiente esterno;
               h)  agente:  l'agente  chimico,  fisico  o  biologico,
          presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per  la
          salute".
             -   Il   D.Lgs.   n.   29/1993   reca  razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma  dell'art.  2  della  legge  23  ottobre 1992 n. 421.
          L'art. 1, comma 2, cosi' recita:  "2.  Per  amministrazioni
          pubbliche  si  intendono  tutte  le  amministrazioni  dello
          Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine  e
          grado   e   le   istituzioni   educative,   le  aziende  ed
          amministrazioni dello Stato  ad  ordinamento  autonomo,  le
          regioni,  le  province,  i  comuni, le comunita' montane, e
          loro   consorzi    ed    associazioni,    le    istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
             - Il D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle  direttive
          numero   80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.  83/477/CEE,  n.
          86/188/CEE, e 88/642/CEE,  in  materia  di  protezione  dei
          lavoratori  contro  i  rischi  derivati  da  esposizione ad
          agenti chimici,  fisici  e  biologici  durante  il  lavoro.
          L'art. 55 cosi' recita:
             "Art. 55 (Eercizio dell'attivita' di medico competente).
          -  1.  I  laureati  in  medicina  e  chirurgia  che pur non
          possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
          c),  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto
          abbiano svolto l'attivita di medico del lavoro  per  almeno
          quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di
          medico competente.
             2.  L'esercizio  della  funzione  di  cui  al comma 1 e'
          subordinato alla presentazione,  all'assessorato  regionale
          alla   sanita'  territorialmente  competente,  di  apposita
          domanda  corredata  dalla  documentazione  comprovante   lo
          svolgimento  dell'attivita' di medico del lavoro per almeno
          quattro anni.
             3.  La  domanda  e'  presentata entro centottanta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
          L'assessorato  alla  sanita'  provvede entro novanta giorni
          dalla data di ricezione della domanda stessa".