Art. 20.
          Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli
    articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626/1994
  1. All'art. 61, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  n.
626/1994,  le parole: "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il
cancro".
  2. All'art. 63, comma 1, del decreto legislativo  n.  626/1994,  le
parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".
  3.  All'art. 69, del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
  " 5. A seguito dell'informazione di cui al comma  4  il  datore  di
lavoro effettua:
    a) una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 63;
    b)   ove   sia  tecnicamente  possibile,  una  misurazione  della
concentrazione dell'agente in aria per verificare  l'efficacia  delle
misure adottate.".
  4.  L'art. 70 del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle  sanitarie).  -  1.  I
lavoratori  di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale
e' riportata, per ciascuno  di  essi,  l'attivita'  svolta,  l'agente
cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente.  Detto  registro  e'  istituito  ed  aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
   2. Il datore di lavoro:
    a) consegna copia del registro di cui  al  comma  1  all'Istituto
superiore  per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di
vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni  3  anni,  e
comunque   ogni  qualvolta  i  medesimi  ne  facciano  richiesta,  le
variazioni intervenute;
    b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
    c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza  competente  per  territorio  la
cessazione  del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69,
con le eventuali variazioni  sopravvenute  dall'ultima  comunicazione
delle  relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1. Consegna all'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e
sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;
    d)  in  caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il
registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la  prevenzione
e  sicurezza  sul  lavoro  copia dello stesso all'organo di vigilanza
competente per territorio. Consegna  all'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e  sicurezza  sul  lavoro  le  cartelle  sanitarie  e di
rischio;
    e) in caso di assunzione di lavoratori che  hanno  in  precedenza
esercitato  attivita'  con  esposizione  al medesimo agente, richiede
all'Istituto superiore per la  prevenzione  e  sicurezza  sul  lavoro
copia  delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;
    f)   tramite   il   medico   competente  comunica  ai  lavoratori
interessati  le  relative  annotazioni  individuali   contenute   nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed
al   rappresentante  per  la  sicurezza  i  dati  collettivi  anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
   3. Le annotazioni individuali contenute nel  registro  di  cui  al
comma  1  e  le  cartelle  sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di  lavoro  e
dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad
agenti cancerogeni.
   4. La documentazione di cui ai commi 1,  2  e  3  e'  custodita  e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
   5. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma
1  e  delle  cartelle  sanitarie  e  di  rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con  il  Ministro  del
lavoro  e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
   6. L'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la  sicurezza  sul
lavoro  trasmette  annualmente  al  Ministero  della  sanita' dati di
sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.".
 
          Note all'art. 20:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 61, comma 1, cosi' recita:
             "1.  Agli  effetti  del  presente decreto si intende per
          agente cancerogeno:
               a) una sostanza  alla  quale,  nell'allegato  1  della
          direttiva 67/548/CEE, e' attribuita la menzione R 45: 'Puo'
          provocare il cancro' o la menzione R 49: 'Puo' provocare il
          cancro per inalazione';
               b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo
          5,  lettera  j),  della  direttiva  88/379/CEE  deve essere
          apposta l'etichetta con la menzione R 45:  'Puo'  provocare
          il  cancro'  o  con  la  menzione  R 49: 'Puo' provocare il
          cancro per inalazione';
               c) una sostanza, un preparato o  un  processo  di  cui
          all'allegato  VIII  nonche'  una  sostanza  od un preparato
          prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII".
             - L'art. 63, comma 1,  del  citato  D.Lgs.  n.  626/1994
          cosi' recita:  "1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62,
          il    datore    di    lavoro   effettua   una   valutazione
          dell'esposizione a agenti cancerogeni,  i  risultati  della
          quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi
          2 e 3".
             -  L'art.  69,  comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 626/1994
          cosi' recitava: "5. A seguito dell'informazione di  cui  al
          comma  4  il datore di lavoro dispone una nuova valutazione
          del rischio in conformita' all'art. 63 e, ove  tecnicamente
          possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente
          in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate".
             -  L'art.  70,  del  medesimo  D.Lgs.  n. 626/1994 cosi'
          recitava:
             "Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie).
          -  1.  I  lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un
          registro nel quale e'  riportata,  per  ciascuno  di  essi,
          l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove
          noto,  il  valore  dell'esposizione  a  tale  agente. Detto
          registro e' istituito ed aggiornato dal  datore  di  lavoro
          che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.
          Il  responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione
          dai rischi e  il  rappresentante  per  la  sicurezza  hanno
          accesso a detto registro.
             2.  Per  ciascuno  dei  lavoratori di cui all'art. 69 e'
          istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita, a
          cura  del  medico  competente,  presso   l'azienda   ovvero
          l'unita' produttiva, sotto la responsabilita' del datore di
          lavoro.
             3. Il datore di lavoro:
               a)  consegna  copia  del  registro  di  cui al comma 1
          all'ISPESL  ed  all'organo  di  vigilanza  competente   per
          territorio  e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni
          qualvolta i medesimi ne facciano richiesta,  le  variazioni
          intervenute;
               b)  consegna,  a  richiesta, all'Istituto superiore di
          sanita' copia del registro di cui al comma 1;
               c) comunica,  all'ISPESL  e  all'organo  di  vigilanza
          competente  per  territorio,  la cessazione del rapporto di
          lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le  eventuali
          variazioni  sopravvenute  dall'ultima  comunicazione, delle
          relative annotazioni individuali contenute nel registro  di
          cui  al  comma  1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle
          sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
               d) in caso di cessazione  di  attivita'  dell'azienda,
          consegna  il  registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia
          dello  stesso  all'organo  di  vigilanza   competente   per
          territorio.  Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di
          rischio di cui al comma 2;
               e) in caso di assunzione di lavoratori  che  hanno  in
          precedenza esercitato attivita' con esposizione al medesimo
          agente,   richiede   all'ISPESL   copia  delle  annotazioni
          individuali contenute nel  registro  di  cui  al  comma  1,
          nonche'  copia della cartella sanitaria e di rischio di cui
          al comma 2;
               f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
          interessati le relative annotazioni  individuali  contenute
          nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e
          di  rischio  di  cui al comma 2 ed al rappresentante per la
          sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro
          di cui al comma 1.
             4. Le annotazioni individuali contenute nel registro  di
          cui  al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui
          al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino
          a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL  fino  a
          quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone
          ad agenti cancerogeni.
             5.  La  documentazione  di  cui  ai  precedenti comma e'
          custodita  e  trasmessa  con   salvaguardia   del   segreto
          professionale.
             6.  I  modelli  e  le modalita' di tenuta dei registri e
          delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi  1
          e 2 sono determinati con decreto del Ministro della sanita'
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
             7. L'ISPESL trasmette  annualmente  al  Ministero  della
          sanita'  dati  di  sintesi  relativi  alle  risultanze  dei
          requisiti di cui al comma 1".