Art. 20. Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626/1994 1. All'art. 61, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "in cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro". 2. All'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2". 3. All'art. 69, del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 63; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.". 4. L'art. 70 del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1; c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio; e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio; f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni. 4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 5. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.".
Note all'art. 20: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 61, comma 1, cosi' recita: "1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno: a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, e' attribuita la menzione R 45: 'Puo' provocare il cancro' o la menzione R 49: 'Puo' provocare il cancro per inalazione'; b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: 'Puo' provocare il cancro' o con la menzione R 49: 'Puo' provocare il cancro per inalazione'; c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonche' una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII". - L'art. 63, comma 1, del citato D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3". - L'art. 69, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro dispone una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 63 e, ove tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate". - L'art. 70, del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 e' istituita una cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico competente, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, sotto la responsabilita' del datore di lavoro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1; c) comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2; d) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2; e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione al medesimo agente, richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2; f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cancerogeni. 5. La documentazione di cui ai precedenti comma e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1".