Art. 21.
           Protezione da agenti biologici: modifiche agli
    articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626/1994
  1. All'art. 73 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma  2  e'
sostituito dal seguente:
  " 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme    comunitarie    sull'impiego   confinato   di   microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente  modificati.  Il  comma  1  dell'art.  7  del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' soppresso.".
  2.  All'art.  78 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
  " 2. Il datore  di  lavoro  applica  i  principi  di  buona  prassi
microbiologica,  ed  adotta,  in  relazione  ai  rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarita' delle situazioni lavorative.".
  3. All'art. 86 del decreto legislativo n. 626/1994, sono  aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
  "2-bis.  Ove  gli  accertamenti  sanitari  abbiamo evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente,  l'esistenza
di  anomalia  imputabile  a tale esposizione, il medico competente ne
informa il datore di lavoro.
  2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il  datore  di
lavoro  effettua  una  nuova  valutazione  del rischio in conformita'
all'art. 78.
  2-quater. Il medico  competente  fornisce  ai  lavoratori  adeguate
informazioni  sul  controllo  sanitario  cui  sono sottoposti e sulla
necessita' di sottoporsi  ad  accertamenti  sanitari  anche  dopo  la
cessazione  dell'attivita'  che  comporta  rischio  di  esposizione a
particolari agenti biologici individuati  nell'allegato  XI,  nonche'
sui   vantaggi  ed  inconvenienti  della  vaccinazione  e  della  non
vaccinazione.".
 4. All'art. 87, comma 3, del decreto  legislativo  n.  626/1994,  le
lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   "  a)  consegna  copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanita', all'Istituto superiore  per  la  prevenzione  e
sicurezza  sul  lavoro  e  all'organo  di  vigilanza  competente  per
territorio, comunicando ad  essi,  ogni  tre  anni  e  comunque  ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
    b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul  lavoro  e  all'organo  di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui  al  comma  1
fornendo  al  contempo  l'aggiornamento  dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative  cartelle  sanitarie  e  di
rischio;
    c)  in  caso  di  cessazione  di attivita' dell'azienda, consegna
all'Istituto  superiore  di  sanita'  e   all'organo   di   vigilanza
competente  per  territorio,  copia  del registro di cui al comma 1 e
all'Istituto superiore per la  prevenzione  e  sicurezza  sul  lavoro
copia  del  medesimo  registro  nonche'  le  cartelle  sanitarie e di
rischio;".
  5.  All'art.  87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del decreto
legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art.  86,  comma  5,"
sono soppresse.
  6.  All'art.  87 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
  " 6. I modelli e le modalita' di tenuta  del  registro  di  cui  al
comma  1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanita' e del lavoro  e  della  previdenza
sociale sentita la commissione consultiva permanente.".
 
          Note all'art. 21:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 73, comma 2, cosi' recitava: "2.  Restano  ferme  le
          disposizioni   particolari   di   recepimento  delle  norme
          comunitarie  sull'impiego   confinato   di   microorganismi
          geneticamente   modificati   e   sull'emissione  deliberata
          nell'ambiente di organismi geneticamente modificati".
             - L'art. 78, comma 2, del medesimo  D.Lgs.  n.  626/1994
          cosi'  recitava:  "2.  Il datore di lavoro, in relazione al
          rischio accertato, adotta le misure protettive e preventive
          di cui al presente titolo, adattandole alle  particolarita'
          delle situazioni lavorative".
             -  L'art.  86  dello  stesso  D.Lgs.  n.  626/1994 cosi'
          recita:
             "Art. 86 (Prevenzione e controllo). -  1.  I  lavoratori
          addetti  alle  attivita'  per  le  quali la valutazione dei
          rischi  ha  evidenziato  un  rischio  per  la  salute  sono
          sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
             2.  Il  datore  di lavoro, su conforme parere del medico
          competente, adotta misure protettive particolari  per  quei
          lavoratori   per   i   quali,  anche  per  motivi  sanitari
          individuali, si richiedono misure speciali  di  protezione,
          fra le quali:
               a)  la  messa  a  disposizione di vaccini efficaci per
          quei  lavoratori  che  non  sono  gia'  immuni   all'agente
          biologico  presente  nella  lavorazione, da somministrare a
          cura del medico competente;
               b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore  secondo
          le  procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto
          1991, n.  277".
             - L'art. 87, comma 3,  del  citato  D.Lgs.  n.  626/1994
          cosi' recita:
             "3. Il datore di lavoro:
               a)  consegna  copia  del  registro  di  cui al comma 1
          all'Istituto superiore di sanita' e all'ISPESL, comunicando
          ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta  questi  ne
          fanno richiesta, le variazioni intervenute;
               b)  comunica  all'ISPESL la cessazione del rapporto di
          lavoro, dei lavoratori di  cui  al  comma  1  fornendo  nel
          contempo  l'aggiornamento  dei  dati  che  li  riguardano e
          consegna  al  medesimo  Istituto   le   relative   cartelle
          sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
               c)  in  caso  di cessazione di attivita' dell'azienda,
          consegna  all'Istituto  superiore  di  sanita'  copia   del
          registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo
          registro  nonche' le cartelle sanitarie e di rischio di cui
          all'art. 86, comma 5;
               d)  in  caso  di  assunzione  di  lavoratori che hanno
          esercitato attivita' che comportano rischio di  esposizione
          allo   stesso   agente   richiede  all'ISPESL  copia  delle
          annotazioni individuali contenute nel registro  di  cui  al
          comma  1,  nonche'  copia  della  cartella  sanitaria  e di
          rischio di cui all'art. 86, comma 5;
               e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
          interessati le relative annotazioni  individuali  contenute
          nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e
          di   rischio   di   cui   all'art.   86,  comma  5,  ed  al
          rappresentante per la sicurezza i dati  collettivi  anonimi
          contenuti nel registro di cui al comma 1".
             -  L'art.  87,  comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 626/1994
          cosi' recitava: "6. I modelli e le modalita' di tenuta  dei
          registri  e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente
          ai commi 1 e 2 sono determinati con  decreto  dei  Ministri
          della  sanita'  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale
          sentita la commissione consultiva permanente".