Art. 21. Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626/1994 1. All'art. 73 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' soppresso.". 2. All'art. 78 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.". 3. All'art. 86 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 78. 2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.". 4. All'art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: " a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute; b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio;". 5. All'art. 87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 86, comma 5," sono soppresse. 6. All'art. 87 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.".
Note all'art. 21: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 73, comma 2, cosi' recitava: "2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati". - L'art. 78, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "2. Il datore di lavoro, in relazione al rischio accertato, adotta le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative". - L'art. 86 dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "Art. 86 (Prevenzione e controllo). - 1. I lavoratori addetti alle attivita' per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277". - L'art. 87, comma 3, del citato D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita' e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute; b) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5; e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1". - L'art. 87, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitava: "6. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri e delle cartelle sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente".