Art. 22.
                      Contravvenzioni commesse
                dai datori di lavoro e dai dirigenti
  1. L'art. 89 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 89 (Contravvenzioni commesse  dai  datori  di  lavoro  e  dai
dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a
sei  mesi  o  con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi  3  e
5; 86, comma 2-ter.
   2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
    a)  con  l'arresto  da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma
5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,  comma  2;  12,  commi  1,
lettere  d)  ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3,
4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e  5;  38;  41;  43,
commi  3,  4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma
2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64;  65,
comma  1;  66,  comma  2;  67,  commi  1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5,
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2  e
3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione  a  lire  cinque  milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g),  i),  m)  e  p);  7,
commi  1  e  3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21;
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1;  57;
66,  commi  1  e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77,
comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
   3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei  milioni  per
la  violazione  degli  articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma
11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.".
 
          Nota all'art. 22:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 89 cosi' recitava:
             "Art.  89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro ed il  dirigente
          sono puniti:
               a)  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire tre milioni a lire  otto  milioni  per  la  violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q); 22, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2,
          3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
               b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da  lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
          dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p).
             2. Il datore di lavoro e' punito:
               a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda  da
          lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione
          degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere d), e),
          e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38;  43,
          commi  3,  4,  lettere  a),  b), d), g), e comma 5; 48; 49,
          comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62; 63, commi 1, 3, 4  e
          5;  64;  65,  comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5;
          78, comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82,
          commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86;
               b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
          da lire un milione a lire cinque milioni per la  violazione
          degli  articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi 1, 2 e 3; 6, commi
          2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b)  e
          c); 15, comma 2; 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f);
          49, comma 1; 56, comma 1; 57; 63, comma 6; 66, commi 1 e 4;
          67;  70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78, comma 3; 84,
          commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2.
             3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  un  milione  a
          lire  sei  milioni  per la violazione dell'art. 4, comma 5,
          lettera o).
             4. Il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  lire  un milione a lire sei
          milioni per la violazione degli articoli  4,  comma  8;  8,
          comma  11;  11, commi 1 e 3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3 e
          4".