Art. 23.
                Contravvenzioni commesse dai preposti
  1. L'art. 90 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1.  I  preposti
sono puniti:
    a)  con  l'arresto  sino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione  degli  articoli
4,  comma  5,  lettere  b),  d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5  e  6;
31,  commi  3  e  4;  32;  35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4,
lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1  e  2;
78,  comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e
2;
    b) con  l'arresto  sino  a  un  mese  o  con  l'ammenda  da  lire
trecentomila  a  lire  un milione per la violazione degli articoli 4,
comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9,
comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma  4,  lettere
c),  e)  ed  f);  49,  comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85,
commi 1 e 4.".
 
          Nota all'art. 23:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 90 cosi' recitava:
             "Art. 90 (Contravvenzioni commesse dai preposti). - 1. I
          preposti sono puniti:
               a)  con  l'arresto  sino a due mesi o con l'ammenda da
          lire cinquecentomila a lire due milioni per  la  violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q);  22,  comma  1;  31,  nonche' per la inosservanza delle
          prescrizioni minime di cui all'art.  30, comma 3; 54, commi
          1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
               b) con l'arresto sino ad un mese o  con  l'ammenda  da
          lire  trecentomila  a  lire  un  milione  per la violazione
          dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p);
               c) con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire
          cinquecentomila  a  lire  tre  milioni  per  la  violazione
          dell'art. 4, comma 5, lettera o)".