Art. 24. Contravvenzioni commesse da altri soggetti 1. La rubrica dell'art. 91 del decreto legislativo numero 626/1994 e' sostituita dalla seguente: "Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori". 2. Al comma 1, lettera a), dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "86, comma 2-bis". 3. Al comma 1, lettera b), dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "69, comma 6" sono soppresse. 4. Al comma 1, lettera a), dell'art. 93 del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "articoli 5, comma 2;", sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo periodo;".
Note all'art. 24: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. La rubrica dell'art. 91 era cosi' formulata: "Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori". - L'art. 92, comma 1, lettera a) e b), del medesimo D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recitano: "1. Il medico competente e' punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche' del comma 3; 69, comma 6". - L'art. 93, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita: "1. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3".