Art. 24.
             Contravvenzioni commesse da altri soggetti
  1. La rubrica dell'art. 91 del decreto legislativo numero  626/1994
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Contravvenzioni  commesse  dai
progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori".
  2. Al comma 1, lettera a), dell'art. 92 del decreto legislativo  n.
626/1994 le parole: "70, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"86, comma 2-bis".
  3.  Al comma 1, lettera b), dell'art. 92 del decreto legislativo n.
626/1994 le parole: "69, comma 6" sono soppresse.
  4. Al comma 1, lettera a), dell'art. 93 del decreto legislativo  n.
626/1994  dopo  le  parole:  "articoli 5, comma 2;", sono inserite le
seguenti: "12, comma 3, primo periodo;".
 
          Note all'art. 24:
            - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle  premesse.  La
          rubrica  dell'art. 91 era cosi' formulata: "Contravvenzioni
          commesse dai commercianti e dagli installatori".
             - L'art. 92, comma 1, lettera  a)  e  b),  del  medesimo
          D.Lgs.  n. 626/1994 cosi' recitano:
             "1. Il medico competente e' punito:
               a)  con  l'arresto  fino a due mesi o con l'ammenda da
          lire un milione a lire sei milioni per la violazione  degli
          articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4;
          70, commi 1 e 2;
               b)  con  l'arresto  fino  a un mese o con l'ammenda da
          lire cinquecentomila a lire tre milioni per  la  violazione
          degli  articoli  17,  comma  1,  lettere  e), f), g) ed i),
          nonche' del comma 3; 69, comma 6".
             - L'art. 93, comma 1, lettera a), del citato  D.Lgs.  n.
          626/1994 cosi' recita:
             "1. I lavoratori sono puniti:
               a)  con  l'ammenda  da lire quattrocentomila a lire un
          milione e duecentomila per la violazione degli articoli  5,
          comma 2; 39; 44; 84, comma 3".