Art. 25. Attuazione degli obblighi 1. Dopo l'art. 96 del decreto legislativo n. 626/1994, e' inserito il seguente: "Art. 96-bis (Attuazione degli obblighi). - 1. Il datore di lavoro che intraprende un'attivita' lavorativa di cui all'art. 1 e' tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attivita'.".