Art. 25.
                      Attuazione degli obblighi
  1. Dopo l'art. 96 del decreto legislativo n. 626/1994, e'  inserito
il seguente:
  "Art.  96-bis (Attuazione degli obblighi). - 1. Il datore di lavoro
che intraprende un'attivita' lavorativa di cui all'art. 1 e' tenuto a
elaborare il documento di cui  all'art.  4,  comma  2,  del  presente
decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attivita'.".