Art. 26.
                      Modifiche all'allegato I
                 del decreto legislativo n. 626/1994
  1. L'allegato I al decreto legislativo n. 626/1994,  e'  modificato
come segue:
    a)  al  punto  1,  dopo  la  parola: "industriali" e' aggiunta la
seguente espressione: "(1)";
    b) al punto 2, dopo la parola: "addetti" l'espressione  "(1)"  e'
sostituita dalla seguente: "(2)";
    c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi;
    d) le note: "(1)" e "(2)" sono sostituite dalle seguenti:
    "(  1)  Escluse  le  aziende  industriali  di  cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  1988,  n.  175,  e
successive   modifiche,   soggette  all'obbligo  di  dichiarazione  o
notifica ai sensi degli  articoli  4  e  6  del  decreto  stesso,  le
centrali  termoelettriche,  gli impianti ed i laboratori nucleari, le
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, le  aziende  per  la
fabbricazione  ed  il  deposito  separato  di  esplosivi,  polveri  e
munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
    ( 2) Addetti assunti a tempo indeterminato.".
 
          Note all'art. 26:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'allegato I era cosi' formulato:
                                                          "ALLEGATO I
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE
   DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART.
   10).
1. Aziende artigiane e industriali . . . . . . fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche  . . . . . . fino a 10 addetti (1)
3. Aziende della pesca             . . . . . . fino a 20 addetti
4. Altre aziende (2)               . . . . . . fino a 200 addetti (2)
          ___________
             (1) Addetti assunti a tempo indeterminato.
             (2)  Escluse  le attivita' industriali di cui all'art. 1
          del D.P.R.   n. 175/88, le  centrali  termoelettriche,  gli
          impianti  ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e
          altre attivita' minerarie, le aziende per la  fabbricazione
          ed  il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
          gli ospedali e le cliniche".
             - Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi note all'art. 3.