Art. 26. Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994 1. L'allegato I al decreto legislativo n. 626/1994, e' modificato come segue: a) al punto 1, dopo la parola: "industriali" e' aggiunta la seguente espressione: "(1)"; b) al punto 2, dopo la parola: "addetti" l'espressione "(1)" e' sostituita dalla seguente: "(2)"; c) al punto 4 i rinvii alle note sono soppressi; d) le note: "(1)" e "(2)" sono sostituite dalle seguenti: "( 1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. ( 2) Addetti assunti a tempo indeterminato.".
Note all'art. 26: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'allegato I era cosi' formulato: "ALLEGATO I CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ART. 10). 1. Aziende artigiane e industriali . . . . . . fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche . . . . . . fino a 10 addetti (1) 3. Aziende della pesca . . . . . . fino a 20 addetti 4. Altre aziende (2) . . . . . . fino a 200 addetti (2) ___________ (1) Addetti assunti a tempo indeterminato. (2) Escluse le attivita' industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attivita' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche". - Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi note all'art. 3.