Art. 28. Modifiche all'allegato V del decreto legislativo n. 626/1994 1. L'allegato V al decreto legislativo n. 626/1994, e' modificato come segue: a) al punto 1, le parole: "elementi di protezione" sono sostituite dalle seguenti: "elmetti di protezione"; b) al punto 8, le parole: "lavori fosforescenti" sono sostituite dalle seguenti: "indumenti fosforescenti".
Nota all'art. 28: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'allegato V era cosi' formulato ai punti 1 e 8: "1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO). Elementi di protezione. - Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita' di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione; - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche; - Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera; - Lavori in terra e in roccia; - Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile; - Uso di estrattori di bulloni; - Brillatura mine; - Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori; - Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonche' in fonderie; - Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte; - Costruzioni navali; - Smistamento ferroviario; - Macelli. 2-7. (Omissis). 8. LAVORI FOSFORESCENTI. - Lavori in cui e' necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori".