Art. 28.
                      Modifiche all'allegato V
                 del decreto legislativo n. 626/1994
  1. L'allegato V al decreto legislativo n. 626/1994,  e'  modificato
come segue:
    a)   al  punto  1,  le  parole:  "elementi  di  protezione"  sono
sostituite dalle seguenti: "elmetti di protezione";
    b) al punto 8, le parole: "lavori fosforescenti" sono  sostituite
dalle seguenti: "indumenti fosforescenti".
 
          Nota all'art. 28:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'allegato V era cosi' formulato ai punti 1 e 8:
          "1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO).
          Elementi di protezione.
             - Lavori edili, soprattutto lavori  sopra,  sotto  o  in
          prossimita'   di   impalcature   e   di   posti  di  lavoro
          sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di
          installazione  e  di  posa  di  ponteggi  e  operazioni  di
          demolizione;
             - Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture
          d'acciaio  di  grande  altezza,  piloni, torri, costruzioni
          idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie  e  laminatoi,
          grandi   serbatoi,  grandi  condotte,  caldaie  e  centrali
          elettriche;
             - Lavori  in  fossati,  trincee,  pozzi  e  gallerie  di
          miniera;
             - Lavori in terra e in roccia;
             -  Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto
          e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
             - Uso di estrattori di bulloni;
             - Brillatura mine;
             - Lavori in  ascensori  e  montacarichi,  apparecchi  di
          sollevamento, gru e nastri trasportatori;
             -  Lavori  nei  pressi  di  altiforni,  in  impianti  di
          riduzione  diretta,  in  acciaierie,   in   laminatoi,   in
          stabilimenti  metallurgici,  in  impianti  di  fucinatura a
          maglio e a stampo, nonche' in fonderie;
             - Lavori in forni industriali, contenitori,  apparecchi,
          silos, tramogge e condotte;
             - Costruzioni navali;
             - Smistamento ferroviario;
             - Macelli.
          2-7. (Omissis).
          8. LAVORI FOSFORESCENTI.
             -  Lavori  in  cui  e'  necessario percepire in tempo la
          presenza dei lavoratori".