Art. 3.
                    Obblighi del datore di lavoro
                    del dirigente e del preposto
  1. L'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  4  (Obblighi  del  datore  di  lavoro,  del  dirigente e del
preposto). - 1.  Il  datore  di  lavoro,  in  relazione  alla  natura
dell'attivita'  dell'azienda  ovvero  dell'unita' produttiva, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro  e  delle  sostanze  o  dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di lavoratori esposti a rischi
particolari.
   2. All'esito della valutazione di cui al comma  1,  il  datore  di
lavoro elabora un documento contenente:
    a)  una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati  i  criteri
adottati per la valutazione stessa;
    b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei   dispositivi   di   protezione   individuale,  conseguente  alla
valutazione di cui alla lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire  il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
   3.  Il  documento  e'  custodito  presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva.
   4. Il datore di lavoro:
    a)  designa  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione   e
protezione  interno  o  esterno  all'azienda secondo le regole di cui
all'art. 8;
    b) designa gli addetti al servizio di  prevenzione  e  protezione
interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
    c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
   5.  Il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarie  per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
    a)    designa    preventivamente    i    lavoratori    incaricati
dell'attuazione   delle   misure   di  prevenzione  incendi  e  lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo  grave
e  immediato,  di  salvataggio,  di  pronto  soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
    b) aggiorna le misure di prevenzione in  relazione  ai  mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della   sicurezza  del  lavoro,  ovvero  in  relazione  al  grado  di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    c) nell'affidare  i  compiti  ai  lavoratori  tiene  conto  delle
capacita'  e  delle  condizioni  degli  stessi  in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
    d) fornisce ai lavoratori i necessari  e  idonei  dispositivi  di
protezione  individuale,  sentito  il  responsabile  del  servizio di
prevenzione e protezione;
    e) prende le misure appropriate affinche' soltanto  i  lavoratori
che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
    f)  richiede  l'osservanza  da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonche' delle disposizioni  aziendali  in  materia  di
sicurezza  e  di  igiene  del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi  a  loro
disposizione;
    g)  richiede  l'osservanza  da  parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui  processi  e
sui rischi connessi all'attivita' produttiva;
    h)  adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto  di
lavoro o la zona pericolosa;
    i)  informa  il  piu'  presto  possibile  i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    l)  si  astiene,  salvo  eccezioni  debitamente   motivate,   dal
richiedere  ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
    m)  permette   ai   lavoratori   di   verificare,   mediante   il
rappresentante  per  la  sicurezza,  l'applicazione  delle  misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente  al  rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
    n)  prende  appropriati  provvedimenti  per evitare che le misure
tecniche  adottate  possano  causare  rischi  per  la  salute   della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
    o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni  sul  lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno
un giorno. Nel  registro  sono  annotati  il  nome,  il  cognome,  la
qualifica  professionale  dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la  data  di  abbandono  e  di  ripresa  del
lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello approvato con
decreto  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e  successive
modifiche,  ed  e'  conservato  sul  luogo  di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino  all'emanazione  di  tale  decreto  il
registro e' redatto in conformita' ai modelli gia' disciplinati dalle
leggi vigenti;
    p)  consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
    q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione  incendi
e  dell'evacuazione  dei  lavoratori, nonche' per il caso di pericolo
grave e immediato. Tali misure devono  essere  adeguate  alla  natura
dell'attivita',  alle  dimensioni  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti.
   6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al  comma  1
ed  elabora  il  documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente  nei  casi  in  cui  sia  obbligatoria   la   sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
   7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma
2  sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
   8.  Il  datore  di  lavoro  custodisce,  presso  l'azienda  ovvero
l'unita'  produttiva,  la  cartella  sanitaria  e  di   rischio   del
lavoratore  sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del
segreto professionale, e ne consegna copia al  lavoratore  stesso  al
momento  della  risoluzione  del rapporto di lavoro, ovvero quando lo
stesso ne fa richiesta.
   9. Per le piccole e medie aziende,  con  uno  o  piu'  decreti  da
emanarsi  entro  il  31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e
della   previdenza   sociale,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianatoe  della  sanita',  sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli  infortuni  e  per  l'igiene  del
lavoro,  in  relazione  alla  natura  dei  rischi  e  alle dimensioni
dell'azienda,  sono  definite  procedure   standardizzate   per   gli
adempimenti   documentali   di   cui   al   presente  articolo.  Tali
disposizioni non si  applicano  alle  attivita'  industriali  di  cui
all'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio
1988,  n.  175,  e  successive  modifiche,  soggette  all'obbligo  di
dichiarazione  o  notifica  ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, alle centrali, termoelettriche, agli  impianti  e  laboratori
nucleari,  alle aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, alle
aziende per la fabbricazione e il  deposito  separato  di  esplosivi,
polveri  e  munizioni,  e  alle  strutture  di  ricovero  e  cura sia
pubbliche sia private.
   10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo,  con
uno  o  piu'  decreti  dei  Ministri  del  lavoro  e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  della
sanita',   sentita   la  commissione  consultiva  permanente  per  la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere
altresi' definiti:
    a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',  nei  quali
e'  possibile  lo  svolgimento  diretto  dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende  ovvero  unita'  produttive  che  impiegano  un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
    b)  i  casi  in  cui  e'  possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli  ambienti
di   lavoro   da   parte   del   medico  competente,  ferma  restando
l'obbligatorieta' di visite ulteriori,  allorche'  si  modificano  le
situazioni di rischio.
   11.  Fatta  eccezione  per  le  aziende  indicate  nella  nota (1)
dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonche'
delle aziende che occupano fino a dieci addetti non e' soggetto  agli
obblighi   di  cui  ai  commi  2  e  3,  ma  e'  tenuto  comunque  ad
autocertificare   per   iscritto   l'avvenuta   effettuazione   della
valutazione  dei  rischi  e  l'adempimento  degli  obblighi  ad  essa
collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui  ai
commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino
a   dieci   addetti,  soggette  a  particolari  fattori  di  rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori  produttivi  con  uno  o
piu'  decreti  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato,  delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
   12.  Gli  obblighi  relativi  agli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto,
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a  pubbliche
amministrazioni  o  a  pubblici  uffici,  ivi comprese le istituzioni
scolastiche  ed  educative,  restano  a  carico  dell'amministrazione
tenuta,  per  effetto  di  norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da  parte
dei  dirigenti  o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione  competente  o  al
soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.".
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 4 cosi' recitava:
             Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del  dirigente  e
          del   preposto).  -  1.  Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto
          all'osservanza delle misure  generali  di  tutela  previste
          dall'art.  3  e,  in  relazione  alla natura dell'attivita'
          dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, deve  valutare,
          nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
          o  dei   preparati   chimici   impiegati,   nonche'   nella
          sistemazione   dei  luoghi  di  lavoro,  i  rischi  per  la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi  compresi  quelli
          riguardanti   i  gruppi  di  lavoratori  esposti  a  rischi
          particolari.
             2. All'esito della valutazione di cui  al  comma  1,  il
          datore di lavoro elabora un documento contenente:
               a)  una  relazione sulla valutazione dei rischi per la
          sicurezza e la salute durante il lavoro, nella  quale  sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
               b)  l'individuazione  delle misure di prevenzione e di
          protezione attuate in conseguenza della valutazione di  cui
          alla  lettera  a), nonche' delle attrezzature di protezione
          utilizzate;
               c) il programma di attuazione delle misure di cui alla
          lettera b).
             3. Il documento e'  custodito  presso  l'azienda  ovvero
          unita' produttiva.
             4.  Il  datore di lavoro designa gli addetti al servizio
          di prevenzione e protezione ed il relativo  responsabile  o
          incarica  persone  o servizi esterni all'azienda, e nomina,
          nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
             5. Il datore di lavoro, il dirigente e il  preposto  che
          esercitano, dirigono o sovraintendono le attivita' indicate
          all'art.  1,  nell'ambito  delle  rispettive attribuzioni e
          competenze, adottano le misure necessarie per la  sicurezza
          e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
               a)  designano  i lavoratori incaricati dell'attuazione
          delle misure di prevenzione  incendi,  di  evacuazione  dei
          lavoratori  in  caso  di  pericolo  grave ed immediato e di
          pronto soccorso;
               b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e della sicurezza del lavoro,  ovvero  in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica, della
          prevenzione e della protezione;
               c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza;
               d)  forniscono  ai  lavoratori  i  necessari ed idonei
          mezzi di protezione;
               e) prendono le misure appropriate affinche' soltanto i
          lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni  accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
               f)   richiedono  l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme e delle  disposizioni  aziendali  in
          materia  di  sicurezza  e  di  uso  dei mezzi di protezione
          collettivi ed individuali messi a loro disposizione;
               g)  richiedono  l'osservanza  da  parte   del   medico
          competente  degli  obblighi  previsti dal presente decreto,
          informandolo   sui   processi   e   sui   rischi   connessi
          all'attivita' produttiva;
               h)   adottano  le  misure  per  il  controllo  per  le
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza  e   danno
          istruzioni  affinche'  i  lavoratori,  in  caso di pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa;
               i)  informano  il  piu'  presto possibile i lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato  circa
          il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
          materia di protezione;
               l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate,
          dal  richiedere  ai  lavoratori  di  riprendere   la   loro
          attivita'  in  una  situazione di lavoro in cui persiste un
          pericolo grave ed immediato;
               m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il
          rappresentante  per  la  sicurezza,  l'applicazione   delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute;
               n)  prendono appropriati provvedimenti per evitare che
          le misure tecniche adottate possono causare rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
               o)   tengono  un  registro  nel  quale  sono  annotati
          cronologicamente gli infortuni sul  lavoro  che  comportano
          un'assenza  dal  lavoro  superiore  a  tre giorni, compreso
          quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome,  il
          cognome,  la  qualifica  professionale dell'infortunato, le
          cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data  di
          abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di
          lavoro  e'  tenuto  conformemente  al modello approvato con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita  la  commissione  consultiva  permanente   di   cui
          all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          aprile  1955, n. 547, ed e' conservato sul luogo di lavoro,
          a disposizione dell'organo di vigilanza;
               p) consultano il rappresentante per la  sicurezza  nei
          casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
               q)   adottano  le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori,
          nonche'  per  il  caso di pericolo grave ed immediato. Tali
          misure devono essere adeguate alla  natura  dell'attivita',
          alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva,
          e al numero delle persone presenti.
             6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
          comma  1  ed  elabora  il  documento  di  cui al comma 2 in
          collaborazione  con  il  responsabile   del   servizio   di
          prevenzione e protezione e con il medico competente, previa
          consultazione del rappresentante per la sicurezza.
             7.  La  valutazione di cui al comma 1 ed il documento di
          cui al comma 2 sono rielaborati in occasione  di  modifiche
          del   processo   produttivo  significative  ai  fini  della
          sicurezza e della salute dei lavoratori.
             8. Al momento della risoluzione del rapporto di  lavoro,
          il  datore  di  lavoro  consegna  al lavoratore copia della
          cartella sanitaria e di rischio.
             9. Per le piccole  e  medie  aziende,  con  decreto  dei
          Ministri   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  della
          sanita',  sentita  la commissione consultiva permanente per
          la prevenzione degli infortuni e per l'igiene  del  lavoro,
          in  relazione  alla natura dell'attivita' e alle dimensioni
          dell'azienda, ad eccezione delle attivita'  industriali  di
          cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          17 maggio 1988, n.  175,  delle  centrali  termoelettriche,
          degli   impianti   e  laboratori  nucleari,  delle  aziende
          estrattive e altre attivita' minerarie, delle  aziende  per
          la  fabbricazione  e  il  deposito  separato  di esplosivi,
          polveri  e   munizioni,   sono   definiti:   a)   procedure
          standardizzate  per  gli  adempimenti documentali di cui al
          presente articolo; b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa
          pericolosita',  nei  quali  e'  possibile  lo   svolgimento
          diretto  dei  compiti  di  prevenzione e protezione oltre i
          limiti di addetti di cui all'allegato I; c) i casi  in  cui
          e'  possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della
          visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli  ambienti  di
          lavoro  da  parte  del  medico  competente,  ferma restando
          l'obbligatorieta'  di  visite   ulteriori,   allorche'   si
          modificano le situazioni di rischio.
             10.  Il  decreto  di  cui al comma 9 deve essere emanato
          entro otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto".
             -  Il  D.P.R.  n. 547/1995 reca norme per la prevenzione
          degli infortuni sul lavoro.  L'art.  393,  come  sostituito
          dall'art. 26 del D.Lgs.  n. 626/1994, cosi' recita:
             "Art.  393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
          il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
          istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
          e' presieduta dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza
          sociale  o  dal direttore generale della Direzione generale
          dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
               a)  cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
          del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in  medicina  e
          chirurgia e uno in chimica o fisica;
               b)   il   direttore  e  tre  funzionari  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
               c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
               d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri:
          sanita';  industria,  commercio  ed  artigianato;  interno;
          funzione  pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari
          e forestali; ambiente;
               e)  sei  rappresentanti  delle  regioni   e   province
          autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
               f)  un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
          nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
          ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
               g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro  e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
               h)  quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale    su    designazione    delle
          organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
               i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale  su  designazione  delle  organizzazioni
          sindacali     dei    dirigenti    d'azienda    maggiormente
          rappresentative a livello nazionale.
             2. Per ogni rappresentante  effettivo  e'  designato  un
          membro supplente.
             3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti dei quali  determina
          la composizione e la funzione.
             4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati
          di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
          designazione      delle     associazioni     professionali,
          dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
          materie trattate.
             5.  Le   funzioni   inerenti   alla   segreteria   della
          commissione   sono   disimpegnate  da  due  funzionari  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
             6. I componenti della commissione consultiva  permanente
          ed  i  segretari sono nominati con decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza  sociale  su  designazione  degli
          organismi competenti e durano in carica tre anni".
             - Il D.P.R., n. 175/1988 reca attuazione della direttiva
          82/501/CEE   relativa  ai  rischi  di  incidenti  rilevanti
          connessi a  determinate  attivita'  industriali.  L'art.  1
          cosi' recita:
             "Art.  1  (Campo  di applicazione). - 1. Le disposizioni
          del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti
          rilevanti che  potrebbero  essere  causati  da  determinate
          attivita'   industriali   e   la   limitazione  delle  loro
          conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
             2.  Ai  sensi  delle  disposizioni  di cui al comma 1 si
          intende per:
               a) attivita' industriali:
               1)  qualsiasi  operazione   effettuata   in   impianti
          industriali  di  cui  all'allegato  1, che comporti o possa
          comportare l'uso di urla o piu' sostanze pericolose  e  che
          possa  presentare rischi di incidenti rilevanti, nonche' il
          trasporto effettuato  all'interno  dello  stabilimento  per
          ragioni  interne  ed il deposito connesso a tali operazioni
          all'interno del medesimo;
               2)   qualsiasi   altro   deposito   effettuato   nelle
          condizioni specifiche all'allegato II;
               b) fabbricante:
               1)   chiunque   sia   responsabile  di  una  attivita'
          industriale;
               c) incidente rilevante:
               1) un avvenimento quale  un'emissione  un  incendio  o
          un'esplosione   di   rilievo   connessi   ad  uno  sviluppo
          incontrollato di una attivita' industriale che dia luogo  a
          un  periodo  grave,  immediato  o  differito,  per  l'uomo,
          all'interno  o  all'esterno  dello  stabilimento,   e   per
          l'ambiente  e  che  comporti  l'uso  di una o piu' sostanze
          pericolose;
               d) sostanze pericolose:
               1)  per  l'applicazione  dell'art.  6,   le   sostanze
          generalmente  considerate  rispondenti ai criteri stabiliti
          nell'allegato IV, nonche' le sostanze comprese  nell'elenco
          dell'allegato  II,  nelle  quantita' menzionate nella prima
          colonna.
               2)  per  l'applicazione  dell'art.  4,   le   sostanze
          comprese  nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II,
          nelle quantita' menzionate nella seconda colonna".
             - L'art. 4 del medesimo decreto cosi' recita:
             "Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1.  Fermo  il  disposto
          dell'art.  3,  il fabbricante e' tenuto a far pervenire una
          notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita':
               a)  qualora  eserciti  un'attivita'  industriale   che
          comporti  o  possa  comportare  l'uso di una o piu sostanze
          pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi
          indicate, come:
               1) sostanze immagazzinate o  utilizzate  in  relazione
          con l'attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
               b)  o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze
          pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita'  ivi
          indicate nella seconda colonna.
             2.  Il  fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire
          la notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose,
          di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del   comma   1,   siano
          complessivamente  raggiunte o superate in piu' stabilimenti
          distanti tra loro meno di  500  metri,  di  proprieta'  del
          medesimo fabbricante.
             3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione
          o provincia autonoma territorialmente competente.
             4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data
          notizia   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
             5.  Nel  caso  di  aree  ad  elevata  concentrazione  di
          attivita'  industriali,  individuate ai sensi dell'art. 12,
          comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di
          stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo
          di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose,  di
          cui   alle   lettere   a)   e   b)   del   comma  1,  siano
          complessivamente raggiunte o superate".
             - L'art. 6 del citato decreto cosi' recita:
             "Art.  6  (Dichiarazione).  -  1.  Fermo   il   disposto
          dell'art.   3   dell'art.  12,  comma  3,  lettera  e),  il
          fabbricante e'  tenuto  a  far  pervenire  alla  regione  o
          provincia   autonoma   territorialmente   competente  e  al
          prefetto una dichiarazione:
               a) qualora  eserciti  una  attivita'  industriale  che
          comporti  o  possa  comportare l'uso di una o piu' sostanze
          pericolose riportate nell'allegato IV, come:
               1) sostanze immagazzinate o  utilizzate  in  relazione
          con l'attivita' industriale interessata;
               2) prodotti della fabbricazione;
               3) sottoprodotti;
               4) residui;
               5) prodotti di reazioni accidentali;
               b)  o  qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze
          pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita'  ivi
          indicate nella prima colonna.
             2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che
          si e' provveduto, indicando le modalita':
               a)   all'individuazione   dei   rischi   di  incidenti
          rilevanti;
               b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
               c)     all'informazione,      all'addestramento      e
          all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
          lavorano in situ.
             3.  Il  fabbricante  indica  altresi'  se e quali misure
          assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone,
          a  cose  e  all'ambiente  abbia   adottate   in   relazione
          all'attivita' esercitata".