Art. 3. Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto 1. L'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attivita' produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti: a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I; b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio. 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.".
Note all'art. 3: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 4 cosi' recitava: Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro e' tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonche' delle attrezzature di protezione utilizzate; c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b). 3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero unita' produttiva. 4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attivita' indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: a) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; b) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione; e) prendono le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione; g) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attivita' produttiva; h) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informano il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; m) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; n) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro sul luogo di lavoro e' tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza; p) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio. 9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attivita' minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti: a) procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo; b) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I; c) i casi in cui e' possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio. 10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il D.P.R. n. 547/1995 reca norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'art. 393, come sostituito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 626/1994, cosi' recita: "Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da: a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica; b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita'; d) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanita'; industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente; e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni; f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; g) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; h) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale; i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente. 3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo' istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione. 4. La commissione puo' chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate. 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni". - Il D.P.R., n. 175/1988 reca attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attivita' industriali. L'art. 1 cosi' recita: "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attivita' industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per: a) attivita' industriali: 1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato 1, che comporti o possa comportare l'uso di urla o piu' sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo; 2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specifiche all'allegato II; b) fabbricante: 1) chiunque sia responsabile di una attivita' industriale; c) incidente rilevante: 1) un avvenimento quale un'emissione un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attivita' industriale che dia luogo a un periodo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o piu' sostanze pericolose; d) sostanze pericolose: 1) per l'applicazione dell'art. 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV, nonche' le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella prima colonna. 2) per l'applicazione dell'art. 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II, nelle quantita' menzionate nella seconda colonna". - L'art. 4 del medesimo decreto cosi' recita: "Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3, il fabbricante e' tenuto a far pervenire una notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanita': a) qualora eserciti un'attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantita' ivi indicate, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) o, qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella seconda colonna. 2. Il fabbricante e' ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate in piu' stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di proprieta' del medesimo fabbricante. 3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma territorialmente competente. 4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, e' data notizia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali, individuate ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantita' delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente raggiunte o superate". - L'art. 6 del citato decreto cosi' recita: "Art. 6 (Dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3 dell'art. 12, comma 3, lettera e), il fabbricante e' tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto una dichiarazione: a) qualora eserciti una attivita' industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come: 1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; 2) prodotti della fabbricazione; 3) sottoprodotti; 4) residui; 5) prodotti di reazioni accidentali; b) o qualora siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantita' ivi indicate nella prima colonna. 2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si e' provveduto, indicando le modalita': a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti; b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate; c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ. 3. Il fabbricante indica altresi' se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attivita' esercitata".