Art. 30.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  gli  organi  di direzione politica o, comunque, di
vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,
del   decreto   legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29,  procedono
all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
b),   secondo   periodo,   del   presente   decreto,   tenendo  conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l'attivita'.
  2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994, come modificato dall'art.  1  del  presente  decreto,  sono
emanati  entro  sei  mesi  dalla  data  di pubblicazione del presente
decreto.
  3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi  1,  2,  4  e  11,  del
decreto  legislativo  n.  626/1994,  come  modificato dall'art. 3 del
presente decreto, devono essere osservate:
    a) entro il 1 luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8,  comma
5,  lettere  a),  b),  c),  d),  e) ed f), del decreto legislativo n.
626/1994;
    b) entro il 1 gennaio 1997 negli altri settori di attivita'.
  4. Sino al 31 dicembre 1997,  per  le  contravvenzioni  di  cui  al
titolo  IX del decreto legislativo n. 626/1994, come modificate dagli
articoli 22, 23 e 24, relativamente alla  violazione  degli  obblighi
non  ancora  vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto, i termini  previsti  dall'art.  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di
cui all'art. 21, comma 2,  dello  stesso  decreto  e'  ridotta  della
meta'.
 
          Note all'art. 30:
             - Per il D.Lgs. n. 29/1993 vedi note all'art. 2.
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse.
             -   Il   D.Lgs.  n.  758/1994  reca  modificazioni  alla
          disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.  L'art.  20,
          comma  1,  cosi'  recita:    "1. Allo scopo di eliminare la
          contravvenzione   accertata,   l'organo    di    vigilanza,
          nell'esercizio  delle  funzioni  polizia giudiziaria di cui
          all'art. 55 del codice di procedura penale,  impartisce  al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione un termine non  eccedente  il  periodo  di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a  richiesta  del  contravventore,   per   la   particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare  i  sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili al contravventore determinano un  ritardo  nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero".
             -  L'art.  21,  comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 758/1994
          cosi'  recita:  "2.  Quando  risulta   l'adempimento   alla
          prescrizione,    l'organo    di    vigilanza   ammette   il
          contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine
          di trenta giorni, una somma  pari  al  quarto  del  massimo
          dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione commessa.
          Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di  vigilanza  comunica  al
          pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche'
          l'eventuale pagamento della predetta somma".