Art. 4. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori 1. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari vigenti". 2. L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal seguente: " 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria e' tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.".
Nota all'art. 4: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 6, commi 1 e 2, cosi' recitava: "Art. 6. (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori). - 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonche' dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente. 2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente".