Art. 4.
             Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
                 dei fornitori e degli installatori
  1. All'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  626/1994  le
parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole:
"disposizioni legislative e regolamentari vigenti".
  2.  L'art.  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo n. 626/1994 e'
sostituito dal seguente:
  " 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il  noleggio  e  la
concessione  in  uso  di  macchine,  di  attrezzature  di lavoro e di
impianti   non   rispondenti   alle   disposizioni   legislative    e
regolamentari  vigenti  in  materia di sicurezza. Chiunque concede in
locazione finanziaria beni assoggettati a forme di  certificazione  o
di  omologazione  obbligatoria  e'  tenuto  a  che  gli  stessi siano
accompagnati dalle previste certificazioni o  dagli  altri  documenti
previsti dalla legge.".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 6, commi 1 e 2, cosi' recitava:
             "Art. 6. (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei
          fornitori e degli installatori). -  1.  I  progettisti  dei
          luoghi  o  posti  di  lavoro  e degli impianti rispettano i
          principi generali di prevenzione in materia di sicurezza  e
          di  salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e
          scelgono  macchine  nonche'   dispositivi   di   protezione
          rispondenti  ai  requisiti essenziali di sicurezza previsti
          nella legislazione vigente.
             2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la  concessione
          in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature
          di  lavoro  e di impianti non rispondenti alla legislazione
          vigente".