Art. 5.
              Contratto di appalto o contratto d'opera
  1. L'art. 7, comma  3  del  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e'
sostituito dal seguente:
  " 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento  di  cui  al  comma  2.  Tale obbligo non si estende ai
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese  appaltatrici  o
dei singoli lavoratori autonomi.".
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 7, comma 3, cosi' recita: "3. Il  datore  di  lavoro
          promuove  il  coordinamento  di cui al comma 2, lettera b).
          Tale obbligo non si  estende  ai  rischi  specifici  propri
          dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o dei singoli
          lavoratori autonomi".