Art. 5. Contratto di appalto o contratto d'opera 1. L'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".
Nota all'art. 5: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 7, comma 3, cosi' recita: "3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2, lettera b). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".