Art. 6.
                Servizio di prevenzione e protezione
  1. L'art. 8, comma  4  del  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e'
sostituito dal seguente:
  "  4.  Salvo  quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo'
avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per  integrare  l'azione  di  prevenzione  o
protezione.".
  2.  L'art.  8,  comma  5  del  decreto  legislativo n. 626/1994, e'
sostituito dal seguente:
  " 5. L'organizzazione del  servizio  di  prevenzione  e  protezione
all'interno  dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
    a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988,  n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
    b) nelle centrali termoelettriche;
    c) negli impianti e laboratori nucleari;
    d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito  separato  di
esplosivi, polveri e munizioni;
    e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
    f)  nelle  industrie  estrattive  con  oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
    g)  nelle  strutture  di  ricovero  e  cura  sia  pubbliche   sia
private.".
  3.  L'art.  8,  comma  6,  del  decreto  legislativo n. 626/1994 e'
sostituito dal seguente:
  " 6. Salvo quanto  previsto  dal  comma  5,  se  le  capacita'  dei
dipendenti  all'interno  dell'azienda  ovvero  dell'unita' produttiva
sono insufficienti, il datore di lavoro puo' far ricorso a persone  o
servizi  esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.".
 
          Note all'art. 6:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art. 8, commi 4, 5 e 6, cosi' recitavano:
             "4.  Il  datore  di  lavoro  puo'  avvalersi  di persone
          esterne   all'azienda   in   possesso   delle    conoscenze
          professionali   necessarie   per   integrare   l'azione  di
          prevenzione e protezione.
             5.  L'organizzazione  del  servizio  di  prevenzione   e
          protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:  a)
          nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1988, n. 175; b)
          nelle  centrali  termoelettriche;  c)  negli   impianti   e
          laboratori  nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione
          ed il deposito separato di esplosivi, polveri e  munizioni;
          e)  nelle  aziende  industriali  con  oltre  200 lavoratori
          dipendenti; f) nelle  industrie  estrattive  con  oltre  50
          lavoratori dipendenti.
             6.   Se   la   capacita'   dei   dipendenti  all'interno
          dell'azienda   ovvero    dell'unita'    produttiva,    sono
          insufficienti,  il  datore  di  lavoro  puo'  far ricorso a
          persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione
          del rappresentante per la sicurezza".
             - Per il D.P.R. n. 175/1z988 vedi note all'art. 3.