Art. 7.
                   Modifiche agli articoli 10 e 12
                 del decreto legislativo n. 626/1994
 1. All'art. 10, comma 2  del  decreto  legislativo  n.  626/1994  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "  b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art.
4, commi 1, 2, 3 e 11;".
  2. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.  626/1z994,  la
lettera b), e' sostituita dalla seguente:
   " b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le
misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);".
 
          Note all'art. 7:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 10, comma 2, lettera b)  cosi'  recitava:  "  b)  il
          documento di cui all'art.  4, commi 2 e 3".
             -  L'art.  12, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
          cosi' recitava: " b) designa  i  lavoratori  incaricati  di
          attuare   le   misure   di  pronto  soccorso,  salvataggio,
          prevenzione   incendi,   lotta   antincendi   e    gestione
          dell'emergenza".