Art. 7. Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 626/1994 1. All'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;". 2. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1z994, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: " b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);".
Note all'art. 7: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 10, comma 2, lettera b) cosi' recitava: " b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3". - L'art. 12, comma 1, lettera b), del medesimo decreto cosi' recitava: " b) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza".