Art. 8.
                          Medico competente
  1. Nell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994, al comma 3, le
parole: "comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "comma
2" e, al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono
soppresse.
 
          Nota all'art. 8:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi note alle premesse.
          L'art. 17, comma 3, cosi' recitava: "3. Qualora  il  medico
          competente,  a  seguito  degli accertamenti di cui all'art.
          16,   comma   1,   lettera   b),   esprima   un    giudizio
          sull'inidoneita'   parziale   o  temporanea  o  totale  del
          lavoratore, ne informa per iscritto il datore di  lavoro  e
          il lavoratore".