Art. 8. Medico competente 1. Nell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994, al comma 3, le parole: "comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e, al comma 7, le parole: "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono soppresse.
Nota all'art. 8: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 17, comma 3, cosi' recitava: "3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore".