Art. 9.
                      Formazione dei lavoratori
  1. L'art. 22, comma 1  del  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e'
sostituito dal seguente:
  "  1.  Il  datore  di  lavoro  assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i  lavoratori  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  riceva  una
formazione  sufficiente  ed  adeguata  in  materia  di sicurezza e di
salute, con particolare riferimento al proprio  posto  di  lavoro  ed
alle proprie mansioni.".
  2.  L'art.  22,  comma  5  del  decreto legislativo n. 626/1994, e'
sostituito dal seguente:
  " 5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione  incendi
e  lotta  antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di  pronto  soccorso  e,
comunque,  di  gestione  dell'emergenza  devono  essere adeguatamente
formati.".
 
          Nota all'art. 9:
             - Per il D.Lgs. n. 626/1994  vedi  note  alle  premesse.
          L'art.  22,  commi  1 e 5, cosi' recitava: "1. Il datore di
          lavoro,  i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito  delle
          rispettive   attribuzioni   e  competenze,  assicurano  che
          ciascun  lavoratore,  ivi  compresi  i  lavoratori  di  cui
          all'art.  1,  comma 3, riceva una formazione sufficiente ed
          adeguata  in  materia  di  sicurezza  e  di   salute,   con
          particolare  riferimento  al proprio posto di lavoro e alle
          proprie mansioni.
             2-4. (Omissis).
             5. Il lavoratore  incaricato  dell'attivita'  di  pronto
          soccorso,   di  lotta  antincendio  e  di  evacuazione  dei
          lavoratori deve essere adeguatamente formato".