Art. 9. Formazione dei lavoratori 1. L'art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.". 2. L'art. 22, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 5. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.".
Nota all'art. 9: - Per il D.Lgs. n. 626/1994 vedi note alle premesse. L'art. 22, commi 1 e 5, cosi' recitava: "1. Il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2-4. (Omissis). 5. Il lavoratore incaricato dell'attivita' di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente formato".