IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 marzo 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  del  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
       Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
conferita dall'art. 2, comma 43, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva  dell'attivita'  commerciale  ai  soggetti  che
esercitano,  in  qualita'  di  titolari   o   coadiutori,   attivita'
commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad  attivita'  di
somministrazione al  pubblico  di  alimenti  e  bevande,  ovvero  che
esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche. 
          AVVERTENZA: 
                Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al 
                  Governo dell'esercizio della funzione legislativa e 
                     stabilisce che essa non puo' avvenire se non con 
            determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto 
          per tempo limitato e per soggetti definiti. 
                       - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, 
               conferisce al Presidente della Repubblica il potere di 
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di 
          legge e i regolamenti. 
              - Il comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, 
          n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) 
            prevede che: "43. Entro tre mesi dalla data di entrata in 
          vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' 
                  delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a 
                  consentire, per il periodo transitorio di tre anni, 
                   l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento 
             pensionistico minimo, per la cessazione dell'attivita' a 
                 favore degli esercenti il commercio al minuto e loro 
               coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'eta' e non 
                abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano 
          superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne". 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo del comma 43 dell'art. 2 della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, si veda in nota alle premesse.