Art. 2.
                       Requisiti e condizioni

  1.  L'indennizzo  previsto  dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel
periodo  compreso  tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano
in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di
eta', se donne;
    b)  iscrizione,  al  momento della cessazione dell'attivita', per
almeno  5  anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione
dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli esercenti
attivita'  commerciali  presso  l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
  2.   L'erogazione   dell'indennizzo  e'  subordinata,  nel  periodo
indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
    a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
    b)  riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'
commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione
al  pubblico  di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia
esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
    c)   cancellazione   del  soggetto  titolare  dell'attivita'  dal
registro  degli  esercenti  il commercio e dal registro delle imprese
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.