Art. 3.
              Misura, durata e modalita' di erogazione

  1.   L'indennizzo  di  cui  all'art.  1  e'  pari  all'importo  del
trattamento  minimo  di  pensione  previsto  per  gli  iscritti  alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attivita'
commerciali dell'INPS.
  2.   Il   periodo   di   godimento  dell'indennizzo,  da  computare
nell'ambito  della  Gestione di cui al comma 1, e' utile ai soli fini
del conseguimento del diritto a pensione.
  3.  L'erogazione  dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le
stesse modalita' e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche
agli esercenti attivita' commerciali.
  4. Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo
giorno  del  mese  successivo a quello di presentazione della domanda
fino  a  tutto  il  mese  in cui il beneficiario compie il 65 anno di
eta', se uomo, ovvero il 60 anno di eta', se donna.